Art. 38 bis DL 76/2020 e vincolo paesaggistico

Buongiorno,
l’art. 38-bis del D.L. 16 luglio 2020 n. 76 e ss.mm.ii., modificato da ultimo con l’art. 7 comma 5 del D.L. n. 215/2023 prevede semplificazioni nell’ambito della realizzazione di spettacoli dal vivo a carattere culturale e delle proiezioni cinematografiche.

“Fuori dei casi di cui agli articoli 142 e 143 del regolamento di cui al regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, fino al 31 dicembre 2023, per la realizzazione di spettacoli dal vivo che comprendono attività culturali quali il teatro, la musica, la danza e il musical nonché le proiezioni cinematografiche, che si svolgono in un orario compreso tra le ore 8.00 e le ore 1.00 del giorno seguente, destinati ad un massimo di 2.000 partecipanti, ogni atto di autorizzazione, licenza, concessione non costitutiva, permesso o nulla osta comunque denominato, richiesto per l’organizzazione di spettacoli dal vivo, il cui rilascio dipenda esclusivamente dall’accertamento di requisiti e presupposti richiesti dalla legge o da atti amministrativi a contenuto generale, è sostituito dalla segnalazione certificata di inizio attività di cui all’articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, con esclusione dei casi in cui sussistono vincoli ambientali, paesaggistici o culturali nel luogo in cui si svolge lo spettacolo in oggetto.”

Il DPR 13 febbraio 2017, n. 31 prevede, all’interno dell’allegato A, gli interventi esclusi dall’autorizzazione paesaggistica; alla lettera A.16, in particolare, si parla delle strutture temporanee utilizzate negli spettacoli, eventi e manifestazioni " occupazione temporanea di suolo privato, pubblico o di uso pubblico mediante installazione di strutture o di manufatti semplicemente ancorati al suolo senza opere murarie o di fondazione, per manifestazioni, spettacoli, eventi o per esposizioni e vendita di merci, per il solo periodo di svolgimento della manifestazione, comunque non superiore a 120 giorni nell’anno solare;"

Alla luce di quanto sopra riportato, si chiede se può comunque trovare applicazione l’art 38-bis nelle aree con solo vincolo paesaggistico con uso di strutture temporanee che rientrano nella citata lettera A.16.

L’interpretazione letterale della norma direbbe di no.
L’art. 38-bis dice testualmente che tale procedura semplificata non si applica nei casi in cui sussistono vincoli ambientali, paesaggistici o culturali nel luogo in cui si svolge lo spettacolo in oggetto, senza fare alcun riferimento all’eventuale realizzazione di opere o manufatti che potrebbero o meno essere subordinati ad autorizzazione paesaggistica.

A parere mio ci sta anche un’interpretazione più articolata. Marco ha ragione in base a una interpretazione più letterale. Il comune può declinare la cosa in modo migliore. A parere mio ad esempio, la norma è scritta un po’ superficialmente. Se mettiamo insieme i principi procedurali della legge 241/90, la SCIA si applica sempre è solo che quando siamo in zona vincolata occorre una propedeutica procedura paesaggistica (qualora necessaria, naturalmente). Questo al pari di ogni altra situazione abilitativa. Nel linguaggio della 241 diventa una SCIA condizionata.

Per lo stesso modo di ragionare, il richiamo generico ai vincoli non può che rimandare all’applicazione della relativa normativa specifica. Anche perché, nel caso di specie, non applicando la SCIA non è che si attiverebbe una procedura paesaggistica perché, in ogni caso, si arriverebbe al punto A16 citato.

Detto questo, sappi che il suolo pubblico di un centro storico è considerato un bene monumentale (aut. art. 21) anche se la maggior parte dei comuni non dà seguito alla cosa. Tuittavia, il ministero distingue fra opere con ancoraggio o senza. Vedi: E’ necessario richiedere l’autorizzazione alla Soprintendenza per l’installazione di strutture temporanee in area privata con vincolo di tutela? – SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO PER L’AREA METROPOLITANA DI VENEZIA E LE PROVINCE DI ΒELLUNO, PADOVA E TREVISO

Vedi art. 10 del d.lgs. n. 42/2004