Art. 4 L.61/2022 - posteggi riservati nei mercati

Buongiorno. Stiamo lavorando ad una revisione del Piano del commercio su aree pubbliche, in particolare riducendo il numero dei posteggi nei vari mercati settimanali.

Ho un dubbio sull’applicazione dell’art. 4 c. 1 della L. 61/2022 che recita “I comuni riservano agli imprenditori agricoli e agli imprenditori della pesca e dell’acquacoltura marittima e delle acque interne, singoli o associati in cooperative, esercenti la vendita diretta dei prodotti agricoli e alimentari di cui all’articolo 2, comma 1, lettere a) e b), almeno il 30 per cento del totale dell’area destinata al mercato e, per la pesca, delle aree prospicienti i punti di sbarco.”

Trattandosi di una revisione e non di istituzione di nuovi mercati, riterremmo di non dover, al momento, applicare detta riserva: è corretto?

Grazie mille