Art. 4 L.61/2022 - posteggi riservati nei mercati

Buongiorno. Stiamo lavorando ad una revisione del Piano del commercio su aree pubbliche, in particolare riducendo il numero dei posteggi nei vari mercati settimanali.

Ho un dubbio sull’applicazione dell’art. 4 c. 1 della L. 61/2022 che recita “I comuni riservano agli imprenditori agricoli e agli imprenditori della pesca e dell’acquacoltura marittima e delle acque interne, singoli o associati in cooperative, esercenti la vendita diretta dei prodotti agricoli e alimentari di cui all’articolo 2, comma 1, lettere a) e b), almeno il 30 per cento del totale dell’area destinata al mercato e, per la pesca, delle aree prospicienti i punti di sbarco.”

Trattandosi di una revisione e non di istituzione di nuovi mercati, riterremmo di non dover, al momento, applicare detta riserva: è corretto?

Grazie mille

L’interpretazione secondo cui la riserva del 30% non si applichi in sede di revisione del Piano del commercio non è del tutto corretta ed espone il provvedimento a rischi di legittimità.

L’art. 4, comma 1 della Legge 61/2022 pone una disposizione a carattere generale che vincola i Comuni a riservare almeno il 30% dell’area complessiva destinata al mercato agli imprenditori agricoli e della pesca (per la vendita diretta di prodotti a km zero o da filiera corta). La norma non circoscrive tale obbligo alla sola “istituzione di nuovi mercati”, a differenza del comma 2 che disciplina specifiche fattispecie.

Tuttavia, l’applicazione della norma nelle fasi di riorganizzazione o riduzione dei mercati esistenti richiede di bilanciare l’obbligo di legge con la tutela dei titoli concessori già rilasciati.

Quadro operativo per la revisione del Piano

  1. Non è necessario revocare le concessioni commerciali vigenti

    La revisione del piano e la riduzione dei posteggi non consentono la revoca d’ufficio delle concessioni commerciali attive in corso di validità al solo scopo di raggiungere la quota del 30%. I diritti acquisiti degli operatori concessionari restano tutelati.

  2. Calcolo della superficie e ripartizione nei posteggi vacanti/futuri

    Nell’atto programmatico di revisione (delibera di adeguamento del Piano), il Comune deve comunque recepire la norma e quantificare la riserva sul nuovo totale delle aree/posteggi ridefiniti:

    • In presenza di posteggi liberi/inorganico: I posteggi vacanti o non riassegnati dovranno essere prioritariamente destinati alla categoria riservata (imprenditori agricoli/pesca) fino al raggiungimento della soglia del 30%.

    • In assenza di spazi liberi immediati: Il Piano deve formalmente prevedere una clausola di progressivo adeguamento (ad esempio stabilendo che ogni posteggio commerciale che si renderà vacante per rinuncia, decadenza o revoca verrà riassegnato a titolo di riserva agricola/pesca fino al raggiungimento del limite legale del 30%).

  3. Integrazione nel testo del Piano del commercio

    È consigliabile inserire nel regolamento/piano una dicitura esplicita che dia conto dell’applicazione dell’art. 4 L. 61/2022, esplicitando la percentuale teorica calcolata sul totale della superficie/posteggi ridisegnati e le modalità attuative (immediata sui vacanti o graduale al liberarsi dei posteggi).

Sintesi

Disattendere la riserva del 30% motivando semplicemente che si tratta di una “revisione di mercato esistente” rende la delibera impugnabile per violazione di legge. La soluzione corretta è recepire il vincolo nel Piano, applicandolo subito sui posteggi non assegnati e programmando l’adeguamento graduale per i restanti.

Grazie della delucidazione.

Vedi qua per info generali sull’argomento:

Non certo di facile individuazione la categoria dei prodotti! Interessante invece il concetto spaziale del 30%. Grazie mille per il contributo.

Ancora un dubbio: per l’applicazione del criterio spaziale del 30% è opportuno fare riferimento alla somma dei mq dei posteggi previsti nel mercato, oppure ai mq dell’intera area di mercato (tipo la via ed i marciapiedi oppure la piazza ecc.)?