Buongiorno. Stiamo lavorando ad una revisione del Piano del commercio su aree pubbliche, in particolare riducendo il numero dei posteggi nei vari mercati settimanali.
Ho un dubbio sull’applicazione dell’art. 4 c. 1 della L. 61/2022 che recita “I comuni riservano agli imprenditori agricoli e agli imprenditori della pesca e dell’acquacoltura marittima e delle acque interne, singoli o associati in cooperative, esercenti la vendita diretta dei prodotti agricoli e alimentari di cui all’articolo 2, comma 1, lettere a) e b), almeno il 30 per cento del totale dell’area destinata al mercato e, per la pesca, delle aree prospicienti i punti di sbarco.”
Trattandosi di una revisione e non di istituzione di nuovi mercati, riterremmo di non dover, al momento, applicare detta riserva: è corretto?
Grazie mille