Buongiorno. Stiamo lavorando ad una revisione del Piano del commercio su aree pubbliche, in particolare riducendo il numero dei posteggi nei vari mercati settimanali.
Ho un dubbio sull’applicazione dell’art. 4 c. 1 della L. 61/2022 che recita “I comuni riservano agli imprenditori agricoli e agli imprenditori della pesca e dell’acquacoltura marittima e delle acque interne, singoli o associati in cooperative, esercenti la vendita diretta dei prodotti agricoli e alimentari di cui all’articolo 2, comma 1, lettere a) e b), almeno il 30 per cento del totale dell’area destinata al mercato e, per la pesca, delle aree prospicienti i punti di sbarco.”
Trattandosi di una revisione e non di istituzione di nuovi mercati, riterremmo di non dover, al momento, applicare detta riserva: è corretto?
L’interpretazione secondo cui la riserva del 30% non si applichi in sede di revisione del Piano del commercio non è del tutto corretta ed espone il provvedimento a rischi di legittimità.
L’art. 4, comma 1 della Legge 61/2022 pone una disposizione a carattere generale che vincola i Comuni a riservare almeno il 30% dell’area complessiva destinata al mercato agli imprenditori agricoli e della pesca (per la vendita diretta di prodotti a km zero o da filiera corta). La norma non circoscrive tale obbligo alla sola “istituzione di nuovi mercati”, a differenza del comma 2 che disciplina specifiche fattispecie.
Tuttavia, l’applicazione della norma nelle fasi di riorganizzazione o riduzione dei mercati esistenti richiede di bilanciare l’obbligo di legge con la tutela dei titoli concessori già rilasciati.
Quadro operativo per la revisione del Piano
Non è necessario revocare le concessioni commerciali vigenti
La revisione del piano e la riduzione dei posteggi non consentono la revoca d’ufficio delle concessioni commerciali attive in corso di validità al solo scopo di raggiungere la quota del 30%. I diritti acquisiti degli operatori concessionari restano tutelati.
Calcolo della superficie e ripartizione nei posteggi vacanti/futuri
Nell’atto programmatico di revisione (delibera di adeguamento del Piano), il Comune deve comunque recepire la norma e quantificare la riserva sul nuovo totale delle aree/posteggi ridefiniti:
In presenza di posteggi liberi/inorganico: I posteggi vacanti o non riassegnati dovranno essere prioritariamente destinati alla categoria riservata (imprenditori agricoli/pesca) fino al raggiungimento della soglia del 30%.
In assenza di spazi liberi immediati: Il Piano deve formalmente prevedere una clausola di progressivo adeguamento (ad esempio stabilendo che ogni posteggio commerciale che si renderà vacante per rinuncia, decadenza o revoca verrà riassegnato a titolo di riserva agricola/pesca fino al raggiungimento del limite legale del 30%).
Integrazione nel testo del Piano del commercio
È consigliabile inserire nel regolamento/piano una dicitura esplicita che dia conto dell’applicazione dell’art. 4 L. 61/2022, esplicitando la percentuale teorica calcolata sul totale della superficie/posteggi ridisegnati e le modalità attuative (immediata sui vacanti o graduale al liberarsi dei posteggi).
Sintesi
Disattendere la riserva del 30% motivando semplicemente che si tratta di una “revisione di mercato esistente” rende la delibera impugnabile per violazione di legge. La soluzione corretta è recepire il vincolo nel Piano, applicandolo subito sui posteggi non assegnati e programmando l’adeguamento graduale per i restanti.
Ancora un dubbio: per l’applicazione del criterio spaziale del 30% è opportuno fare riferimento alla somma dei mq dei posteggi previsti nel mercato, oppure ai mq dell’intera area di mercato (tipo la via ed i marciapiedi oppure la piazza ecc.)?