Art. 44 del codice penale: LA PUNIBILITA'

Buongiorno.
Chiedo che mi venga spiegato il significato dell’art. 44 del codice penale che parla delle condizioni obiettive di punibilità e che dice “Quando, per la punibilità del reato, la legge richiede il verificarsi di una condizione, il colpevole risponde del reato, anche se l’evento, da cui dipende il verificarsi della condizione, non è da lui voluto.”
Mi potete fare un esempio? Grazie

vedi le note qui
https://www.brocardi.it/codice-penale/libro-primo/titolo-iii/capo-i/art44.html

E’ proprio questo passaggio che non mi è chiaro.

cosa in particolare?

Io avevo già letto quanto presente nel link che mi ha suggerito di leggere, ma volevo un altro esempio esplicativo perché quello non mi è chiaro.

ES. in caso di incesto (564 c.p.: " Chiunque, in modo che ne derivi pubblico scandalo, commette incesto [ rapporto carnale tra consanguinei ] con un discendente o un ascendente, o con un affine in linea retta, ovvero con una sorella o un fratello, e’ punito con la reclusione da uno a cinque anni") l’agente sarà punibile anche se non voleva determinare il pubblico scandalo (turbamento che sorge nella coscienza collettiva per l’atto incestuoso, ritenuto riprovevole) o anche se non pensava si sarebbe verificato: conta esclusivamente l’OGGETTIVO realizzarsi del pubblico scandalo
Condizione obiettiva di punibilità (per gli autori che la vedono come tale; per altri il pubblico scandalo è invece l’evento del reato)

Ora mi è più chiaro. Grazie!