Art. 48 DL 77/2021

Buongiorno a tutti,
l’art 48 del DL 77/2021 recita " Le stazioni appaltanti possono altresi’ ricorrere alla procedura
di cui all’articolo 63 del decreto legislativo n. 50 del 2016, per i
settori ordinari, e di cui all’articolo 125, per i settori speciali,
nella misura strettamente necessaria, quando, per ragioni di estrema
urgenza derivanti da circostanze imprevedibili, non imputabili alla
stazione appaltante, l’applicazione dei termini, anche abbreviati,
previsti dalle procedure ordinarie puo’ compromettere la
realizzazione degli obiettivi o il rispetto dei tempi di attuazione
di cui al PNRR nonche’ al PNC e ai programmi cofinanziati dai fondi
strutturali dell’Unione Europea".

Con riferimento ai “programmi cofinanziati dai fondi strutturali dell’Unione Europea” si intendono anche i fondi relativi alla programmazione 2014-2020?

Grazie molte.

Direi proprio di sì … anche se sono procedure tendenzialmente residuali e a rapido esaurimento