Art 55 quater tupi

Buon Prof. Chiarelli
ho un dubbio:
per i casi di illecito per cui è previsto il licenziamento senza preavviso (lettera a,d e ed f) dell’art. 55 quater non mi è chiaro cosa vuol dire senza preavviso. Perchè comunque viene iniziato un procedimento disciplinare e quindi viene notificata la contestazione di addebito entro 30 giorni dalla conoscenza dei fatti e viene convocata la persona con almeno 20 giorni di preavviso. (15 se è stato colto in fragranza di reato o con l’aiuto delle telecamere). Quel senza preavviso non mi è quindi chiaro.
GrazieValeria

Buongiorno Valeria,

le rispondo in modo molto diretto e semplice :

  • una cosa è la contestazione di una infrazione e la irrogazione della sanzione (in tal caso licenziamento disciplinare senza preavviso nelle ipotesi previste dal legislatore , che sono quelle più gravi in assoluto), che devono comunque e sempre rispettare il principio del contraddittorio e garantire il diritto di difesa al lavoratore a cui viene addebitata;

  • una cosa è il preavviso; quest’ultimo risponde ad una particolare e diversa finalità: la specifica funzione di attenuare le conseguenze pregiudizievoli dell’improvvisa cessazione dei rapporto per la parte che subisce l’iniziativa del recesso.

Nel caso in cui ricorra una giusta causa di licenziamento, in tal caso come già detto tipizzata dal legislatore, il recesso implica l’avveramento di un fatto di gravità tale da porre in crisi il rapporto fiduciario tra le datore di lavoro e prestatore., tale da non consentire la prosecuzione neppure temporanea del contratto.

Consiglio vivamente la lettura dell’articolo di cui a questo link, per chiarirsi le idee, che fa una disamina approfondita sul tema:

Buono studio

Simona