Domanda importantissima: Articolo 56 comma 2 del D. Lgs. n. 36 2023 (che si trova all’interno del titolo IV “I requisiti di partecipazione e la selezione dei partecipanti”): Le disposizioni del codice relative ai settori ordinari non si applicano anche al caso in cui un’amministrazione pubblica stipuli una convenzione con la quale un soggetto pubblico o privato si impegni alla realizzazione, a sua totale cura e spesa e previo ottenimento di tutte le necessarie autorizzazioni, di un’opera pubblica o di un suo lotto funzionale o di parte dell’opera prevista nell’ambito di strumenti o programmi urbanistici, fermo restando il rispetto degli articoli 94, 95 e 98. Domanda: come è da intendersi la portata della inapplicabilità: "Le disposizioni del codice relative ai settori ordinari non si applicano…, considerato che l’ultima parte del comma 2, invece, pone la seguente eccezione: “fermo restando il rispetto degli articoli 94, 95 e 98”? A parere mio e del Segretario Generale, atteso che gli articoli 94, 95 e 98 apartengono anche essi al medesimo Titolo IV, è da intendersi solo relativamente alle norme del titolo IV, altrimenti AVREMMO IL PARADOSSO che per le procedure di cui all’art. 56 comma 2 TUTTE le norme del Codice dei contratti non si applicano (ivi comprese ad esempio i principi generali ecc.ecc.). Concludo: il vecchio articolo 20 del D. Lgs. n. 50/2016, invece, così riportava: “Il presente codice non si applica al caso in cui un’amministrazione pubblica stipuli una convenzione con la quale un soggetto pubblico o privato si impegni alla realizzazione, a sua totale cura e spesa e previo ottenimento di tutte le necessarie autorizzazioni, di un’opera pubblica o di un suo lotto funzionale o di parte dell’opera prevista nell’ambito di strumenti o programmi urbanistici, fermo restando il rispetto dell’articolo 80.” si veda la differenza tra: “Il presente Codice non si applica” a “Le disposizioni del codice relative ai settori ordinari”.