Art 666 C.P. reiterato e chiusura del locale

Ristorante svolge attività di pubblico spettacolo non in possesso di licenza e viene sanzionato dalla polizia due volte nel giro di pochissimi giorni per l’art. 666 CP.

Nel contempo viene rilasciata la licenza artt. 68 e 80 TULPS per capienza inferiore a 200 persone.

Ritengo quindi che non abbia senso adottare un provvedimento di “cessazione dell’attività svolta in difetto di licenza” avendola nel frattempo conseguita, sarebbe una contraddizione.

Chiedo invece se in virtù della reiterazione del reato occorre comunque applicare quanto previsto nella parte finale del medesimo articolo, ovvero “Se l’attività è svolta in locale per il quale è stata rilasciata autorizzazione o altro titolo abilitativo all’esercizio di diversa attività, nel caso di reiterazione delle violazioni di cui al primo comma e nell’ipotesi prevista dal secondo comma è disposta altresì la chiusura del locale per un periodo non superiore a sette giorni.”

Peraltro c’è stata la reiterazione della violazione ma non l’ipotesi prevista dal secondo comma (licenza negata, revocata o sospesa) quindi se interpreto bene la congiunzione “e” la chiusura temporanea del ristorante non si dovrebbe applicare.

Grazie per i contributi

Alessandro

Sono d’accordo. Se nel frattempo l’attività si è regolarizzata, non avrebbe senso imporne la cessazione.

La congiunzione “e” non significa che le due ipotesi (1: reiterazione delle violazioni per pubblico spettacolo senza licenza; 2: attività abusiva di pubblico spettacolo quando la licenza è stata negata, revocata o sospesa) debbano coesistere obbligatoriamente entrambe per potere disporre altresì la chiusura del locale per un periodo non superiore a sette giorni.

Significa che tale pena accessoria (chiusura del locale, quindi anche dell’eventuale attività autorizzata di pubblico esercizio o altro) si applica nella prima ipotesi “e” nella seconda ipotesi.

Nel caso che proponi, però, a mio giudizio tale pena accessoria non si applica perché non c’è reiterazione. Trattandosi di sanzioni amministrative, si applicano le norme generali previste dalla legge 689/81 e secondo l’art. 8-bis di tale norma «Le violazioni amministrative successive alla prima non sono valutate, ai fini della reiterazione, quando sono commesse in tempi ravvicinati e riconducibili ad una programmazione unitaria».

La reiterazione, inoltre, si perfeziona se lo stesso soggetto commette una violazione della stessa indole nei cinque anni successivi alla commissione di una violazione amministrativa accertata con provvedimento esecutivo. Il primo verbale contestato dalla polizia non era un provvedimento esecutivo (l’ordinanza-ingiunzione costituisce titolo esecutivo).

Grazie per il contributo; ad oggi peraltro non è stato fatto ancora il provvedimento esecutivo ordinanza ingiunzione della prima violazione da parte della PM.
Alessandro