E’ stato accertato che all’interno di un esercizio di somministrazione difatti veniva svolta un’attività di pubblico spettacolo.
Potrei avere una sintesi dei provvedimenti che devono essere assunti.
Grazie
Se è stato contestato l’art. 68 del TULPS alla prima violazione si notifica al trasgressore un intimazione ad non proseguire l’attività non autorizzata ai sensi dell’art. 17 ter del TULPS, alla seconda violazione si dispone la chiusura de locale da 1 a 7.
Non è proprio così…
L’art. 17-ter del Tulps richiama le violazioni previste dall’art. 17-bis.
Se leggi le violazioni previste dall’art. 17-bis, vedrai che l’art. 68 non è incluso.
Questo perché la realizzazione di spettacoli o trattenimenti pubblici senza titoli abilitativi (una volta si diceva: senza licenza) è punita dall’art. 666 del codice penale, che è stato depenalizzato in sanzione amministrativa nel 2000.
E’ il medesimo art. 666 c.p. che contiene anche i provvedimenti accessori che devono essere adottati dall’Autorità nei confronti delle attività abusive.
Concordo, in effetti mi ero confuso, è il 666 che dispone i provvedimenti.
Grazie