Art.68 codice degli appalti

Nel caso di rinnovo licenza d’uso di un software antivirus di una nota marca senza che sia stato indicato in sede di gara dalla stazione appaltante “prodotto equivalente” . Quale è la procedura più corretta da seguire se un operatore economico offre un prodotto differente senza indicare le specifiche tecniche da cui determinare eventuale equivalenza. è corretto invitare la ditta a presentare la prova dell"esistenza di eventuale equivalenza con il prodotto richiesto dalla stazione appaltante? o si può procedere all’esclusione della ditta senza che ciò vada in contrasto con l’art.68 del Cod degli appalti?

Buon pomeriggio,
ti segnalo diversa giurisprudenza in merito all’art.68.
https://www.sentenzeappalti.it/tag/art-68/

In particolare questa

Chiaramente rimane il difetto di non aver inserito nei documenti di gara la dicitura come previsto dal co 1 dell’art 68 ma ad ognimodo la S.A. deve essere messa nelle condizioni si poter effettuare una valutazione( quindi chiedere e sempre lecito)

Vincenzo

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Grazie ! Dal tuo suggerimento ho trovato il pronunciamento del consiglio di stato in merito alla sentenza del Tar dell’Abruzzo
https://www.giustizia-amministrativa.it/portale/pages/istituzionale/visualizza?nodeRef=&schema=cds&nrg=202107353&nomeFile=202201006_11.html&subDir=Provvedimenti

E anche un interessante articolo sull’onere della prova