Ciao,
ti schematizzo, di seguito, le ipotesi prefigurate dalla L.241/90.
Premessa necessaria è che dal silenzio a contenuto provvedimentale (silenzio assenso, ad esempio, ex art. 20, oggi innovato dal D.L. 77/21, c.d. Decreto Semplificazioni bis ) vanno tenute distinte le ipotesi di silenzio di silenzio procedimentale**,** che si formano nell’ambito di un procedimento complesso a cui partecipano diverse amministrazioni.
Tra le fattispecie di silenzio procedimentale espressamente previste dal legislatore vi sono quelle di cui: agli artt. 16 e 17, l. n. 241 del 1990 (rispettivamente, in tema di pareri e di valutazioni tecniche).
Con l’introduzione dell’art. 17-bis, ad opera della L. 124/15 (c.d. legge Madia), si disciplina il nuovo istituto del silenzio assenso endoprocedimentale tra Pubbliche amministrazioni, per le quali si rende necessario tracciare le differenze rispetto alle forme di silenzio endoprocedimentale di cui agli artt. 16 e 17 della l. n. 241 del 1990.
In sintesi:
1. Art 16 (Attività consultiva):
Pareri obbligatori: tempo previsto per esprimere il parere pari a 20 gg. , che decorrono dal ricevimento della richiesta.
Pareri facoltativi: obbligo di comunicazione alle amministrazioni richiedenti del termine entro il quale devono essere resi i pareri. Ad ogni modo, il parere dovrà essere reso entro e non oltre 20 gg. dal ricevimento della richiesta.
Se i termini decorrono infruttuosamente o non vengono interrotti dalla richiesta di integrazioni, l’amministrazione richiedente procede indipendentemente dal parere, sia obbligatorio, che facoltativo (novità introdotta dalla L.120/20).
Il responsabile del procedimento non può essere ritenuto responsabile dei danni derivanti dalla mancata espressione del parere , salvo che per omessa richiesta del parere (novità introdotta dalla L.120/20).
Esclusioni: pareri resi da amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistica, territoriale e della salute dei cittadini.
Interruzione dei termini: una sola volta e il parere deve essere reso definitivamente entro quindici giorni dalla ricezione degli elementi istruttori da parte delle amministrazioni interessate
2. Art. 17 ( Valutazioni tecniche):
Valutazioni tecniche di organi od enti preposti previste obbligatoriamente da legge o regolamento: in caso di silenzio o assenza di comunicazione di esigenze istruttorie nei termini prefissati dalla disposizione stessa o, in mancanza, entro novanta giorni dal ricevimento della richiesta: il responsabile del procedimento deve chiedere la valutazione ad altri organi dell’amministrazione pubblica o ad enti pubblici ( dotati di qualificazione e capacità tecnica equipollenti) o ad istituti universitari.
Esclusioni: valutazione resa da amministrazioni preposte tutela ambientale, paesaggistico-territoriale e della salute dei cittadini.
Interruzione dei termini: una sola volta e il parere deve essere reso definitivamente entro quindici giorni dalla ricezione degli elementi istruttori da parte delle amministrazioni interessate
3. Art. 17 bis (Effetti del silenzio e dell’inerzia nei rapporti tra amministrazioni pubbliche e tra amministrazioni pubbliche e gestori di beni o servizi pubblici):
Tipologia di atti : Assensi, concerti o nulla osta comunque denominati obbligatori
Tempi: entro trenta gg. dal ricevimento dello schema di provvedimento
Peculiarità: Quando per l’adozione di provvedimenti normativi e amministrativi è prevista la proposta di una o più amministrazioni pubbliche diverse da quella competente ad adottare l’atto, la proposta stessa è trasmessa entro trenta gg. dal ricevimento della richiesta da parte di quest’ultima amministrazione.
Interruzione: rappresentanza di esigenze istruttorie o richieste di modifica, da parte di chi deve rendere l’assenso (o altro provvedimento) motivate e formulate in modo puntuale nel termine stesso. Il concerto o il nulla osta è reso nei successivi trenta gg. dalla ricezione degli elementi istruttori o dello schema di provvedimento. Stesso termine si applica i casi di esigenze istruttorie all’Amministrazione procedente. (novità introdotta dalla L.120/20).
Decorso infruttuoso dei termini e relativi obblighi: l’assenso ( o altro atto) si intende acquisito.
Lo schema di provvedimento, corredato della relativa documentazione, è trasmesso all’amministrazione che avrebbe dovuto formulare la proposta per acquisirne l’assenso ai sensi del presente articolo; in caso di mancato accordo: il Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, decide sulle modifiche da apportare allo schema di provvedimento. (novità introdotta dalla L.120/20).
Amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, dei beni culturali e della salute dei cittadini: non vengono escluse, come accade in caso di valutazioni tecniche e di attività consultiva, ma il termine in tal caso è pari a 90 gg., se non diversamente disposto.
Concludo evidenziando che la Commissione speciale del Consiglio di Stato (Parere del 17 luglio 2016, n.1640) ha precisato che, a differenza degli artt. 16 e 17 della L. 241/90, che regolano rispettivamente l’acquisizione da parte dell’amministrazione procedente di pareri e valutazioni tecniche, il successivo art. 17-bis fa riferimento ad atti da acquisire nella fase decisoria, dopo che l’istruttoria si è già conclusa .
Di conseguenza, l’’art. 17-bis trova applicazione, solo con riguardo ai procedimenti caratterizzati da un a fase decisoria pluristrutturata e, dunque, ove l’atto da acquisire abbia natura co-decisoria. Pertanto, il nuovo istituto è destinato ad applicarsi ai pareri vincolanti e non, invece, a quelli puramente consultivi (non vincolanti), che rimangono assoggettati alla diversa disciplina di cui agli artt. 16 e 17, l. n. 241 del 1990.
Sperando di aver chiarito, ti auguro buona giornata
Simona