Articolo 16 e articolo 17bis legge 241/1990

stavo rileggendo la 241/90 negli articoli 16 , 17 e 17bis e non sono sicura di aver ben interpretato la differenza soprattutto tra l’art 16 e 17 bis (il 17 valutazioni tecniche riguarda appunto l’acquisizione di pareri tecnici che se non dati ho l’obbligo di reperire presso altra amministrazione o istituto universitario)

tornando all’art.16, questo riguarda la richiesta di pareri che io posso acquisire al di fuori delle varie conferenze di servizi. La tempistica, salvo un’eventuale interruzione per acquisire degli elementi, è di 20 gg . Se non c’è risposta sono obbligata a procedere comunque se erano pareri facoltativi, posso procedere comunque se erano pareri obbligatori

mentre con l’art 17bis è relativo all’acquisizione non di pareri ma di assensi o nulla osta (e non lo faccio indicendo una conferenza di servizi).
Se non mi viene risposto decorso i termini si forma il silenzio-assenso. Ma in questo caso diversamente dalla conferenza di servizi la tempistica per rispondere (salvo se assensi, nulla osta paesaggistici, beni culturali, salute che è di 90gg) è di 30 gg invece che 45 della conferenza di servizi?

quindi se devo acquisire degli assensi, nulla osta tramite la conferenza di servizi la tempistica è di 45 gg mentre se li chiedo non all’interno della conferenza la tempistica per renderli su riduce a 30 gg decorsi i quali si forma il silenzio-assenso.
ho interpretato correttamente?

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Ciao,

ti schematizzo, di seguito, le ipotesi prefigurate dalla L.241/90.

Premessa necessaria è che dal silenzio a contenuto provvedimentale (silenzio assenso, ad esempio, ex art. 20, oggi innovato dal D.L. 77/21, c.d. Decreto Semplificazioni bis ) vanno tenute distinte le ipotesi di silenzio di silenzio procedimentale**,** che si formano nell’ambito di un procedimento complesso a cui partecipano diverse amministrazioni.

Tra le fattispecie di silenzio procedimentale espressamente previste dal legislatore vi sono quelle di cui: agli artt. 16 e 17, l. n. 241 del 1990 (rispettivamente, in tema di pareri e di valutazioni tecniche).

Con l’introduzione dell’art. 17-bis, ad opera della L. 124/15 (c.d. legge Madia), si disciplina il nuovo istituto del silenzio assenso endoprocedimentale tra Pubbliche amministrazioni, per le quali si rende necessario tracciare le differenze rispetto alle forme di silenzio endoprocedimentale di cui agli artt. 16 e 17 della l. n. 241 del 1990.

In sintesi:

1. Art 16 (Attività consultiva):

Pareri obbligatori: tempo previsto per esprimere il parere pari a 20 gg. , che decorrono dal ricevimento della richiesta.

Pareri facoltativi: obbligo di comunicazione alle amministrazioni richiedenti del termine entro il quale devono essere resi i pareri. Ad ogni modo, il parere dovrà essere reso entro e non oltre 20 gg. dal ricevimento della richiesta.

Se i termini decorrono infruttuosamente o non vengono interrotti dalla richiesta di integrazioni, l’amministrazione richiedente procede indipendentemente dal parere, sia obbligatorio, che facoltativo (novità introdotta dalla L.120/20).

Il responsabile del procedimento non può essere ritenuto responsabile dei danni derivanti dalla mancata espressione del parere , salvo che per omessa richiesta del parere (novità introdotta dalla L.120/20).

Esclusioni: pareri resi da amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistica, territoriale e della salute dei cittadini.

Interruzione dei termini: una sola volta e il parere deve essere reso definitivamente entro quindici giorni dalla ricezione degli elementi istruttori da parte delle amministrazioni interessate

2. Art. 17 ( Valutazioni tecniche):

Valutazioni tecniche di organi od enti preposti previste obbligatoriamente da legge o regolamento: in caso di silenzio o assenza di comunicazione di esigenze istruttorie nei termini prefissati dalla disposizione stessa o, in mancanza, entro novanta giorni dal ricevimento della richiesta: il responsabile del procedimento deve chiedere la valutazione ad altri organi dell’amministrazione pubblica o ad enti pubblici ( dotati di qualificazione e capacità tecnica equipollenti) o ad istituti universitari.

Esclusioni: valutazione resa da amministrazioni preposte tutela ambientale, paesaggistico-territoriale e della salute dei cittadini.

Interruzione dei termini: una sola volta e il parere deve essere reso definitivamente entro quindici giorni dalla ricezione degli elementi istruttori da parte delle amministrazioni interessate

3. Art. 17 bis (Effetti del silenzio e dell’inerzia nei rapporti tra amministrazioni pubbliche e tra amministrazioni pubbliche e gestori di beni o servizi pubblici):

Tipologia di atti : Assensi, concerti o nulla osta comunque denominati obbligatori

Tempi: entro trenta gg. dal ricevimento dello schema di provvedimento

Peculiarità: Quando per l’adozione di provvedimenti normativi e amministrativi è prevista la proposta di una o più amministrazioni pubbliche diverse da quella competente ad adottare l’atto, la proposta stessa è trasmessa entro trenta gg. dal ricevimento della richiesta da parte di quest’ultima amministrazione.

Interruzione: rappresentanza di esigenze istruttorie o richieste di modifica, da parte di chi deve rendere l’assenso (o altro provvedimento) motivate e formulate in modo puntuale nel termine stesso. Il concerto o il nulla osta è reso nei successivi trenta gg. dalla ricezione degli elementi istruttori o dello schema di provvedimento. Stesso termine si applica i casi di esigenze istruttorie all’Amministrazione procedente. (novità introdotta dalla L.120/20).

Decorso infruttuoso dei termini e relativi obblighi: l’assenso ( o altro atto) si intende acquisito.

Lo schema di provvedimento, corredato della relativa documentazione, è trasmesso all’amministrazione che avrebbe dovuto formulare la proposta per acquisirne l’assenso ai sensi del presente articolo; in caso di mancato accordo: il Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, decide sulle modifiche da apportare allo schema di provvedimento. (novità introdotta dalla L.120/20).

Amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, dei beni culturali e della salute dei cittadini: non vengono escluse, come accade in caso di valutazioni tecniche e di attività consultiva, ma il termine in tal caso è pari a 90 gg., se non diversamente disposto.

Concludo evidenziando che la Commissione speciale del Consiglio di Stato (Parere del 17 luglio 2016, n.1640) ha precisato che, a differenza degli artt. 16 e 17 della L. 241/90, che regolano rispettivamente l’acquisizione da parte dell’amministrazione procedente di pareri e valutazioni tecniche, il successivo art. 17-bis fa riferimento ad atti da acquisire nella fase decisoria, dopo che l’istruttoria si è già conclusa .

Di conseguenza, l’’art. 17-bis trova applicazione, solo con riguardo ai procedimenti caratterizzati da un a fase decisoria pluristrutturata e, dunque, ove l’atto da acquisire abbia natura co-decisoria. Pertanto, il nuovo istituto è destinato ad applicarsi ai pareri vincolanti e non, invece, a quelli puramente consultivi (non vincolanti), che rimangono assoggettati alla diversa disciplina di cui agli artt. 16 e 17, l. n. 241 del 1990.

Sperando di aver chiarito, ti auguro buona giornata

Simona

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intanto ti ringrazio (mi permetto di darti del tu)
ho già le idee più chiare …mi rimane la perplessità sulla tempistica
nel caso l’acquisizione di pareri o nulla osta o autorizzazioni, ecc viene fatta nella conferenza di servizi le PA hanno più tempo per rispondere (45gg) mentre ex art 16 o 17bis sono molto più ristretti… non è una contraddizione?

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Nel diritto é difficile creare una linea di demarcazione netta e trovare una ratio nella logica ‘’ comune ‘’.
L’istituto della conferenza di servizi é un istituto a sé stante, che trova una sua giustificazione nell’intento di partecipazione e Semplificazione al procedimento…
Non é un 'ipotesi di silenzio procedimentale o infra procedimentale, come gli altri casi.
Sì tratta semplicemente di istituti diversi.
Dammi del tu, tranquillamente. Anzi, te lo chiedo.

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ancora grazie…spero di aver posto un quesito che anche altri possano aver avuto
buon lavoro e grazie
valentina

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Scrivere i propri dubbi in community é sempre una cosa ottima… Permette a tutti di fugarli. Hai fatto benissimo!

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Ti consiglio la lettura del parere del CdS del 2016.
vedi allegato:
Parere_CdS_1640_2016_art.17-bis.pdf (570,6 KB)

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l’art 17 bis sembra prospettare due casistiche:
1.l’amministrazione invia lo schema di provvedimento e lo sottopone ad altra amministrazione per richiesta di asssenso, concerto o nulla osta;
2.l’amministrazione richiede una proposta di provvedimento ad altra amministrazione.
Nella prima ipotesi il silenzio vale assenso decorsi 30 giorni o 90 giorni se inerente ad ambiente, paesaggio ecc. ecc,
Nella seconda, decorsi i termini canonici, se alla richiesta di provvedimento non segua alcun riscontro, l’amministrazione dovrà procedere a redigere uno schema di provvedimento da sottoporre all’amministrazione che avrebbe dovuto formulare la proposta?
Nel caso in cui la richiesta di proposta di provvedimento riguardi interessi sensibili che succede?

Ciao.

Provo a darti un quadro sintetico :

  1. In merito alle fattispecie che si vengono a configurare riporto quanto espresso dal Parere del Consiglio di Stato del 23 giugno 2016, allegato nella discussione :

1.4 Per quanto riguarda il meccanismo di formazione del silenzio-assenso, il quesito pone tre distinte questioni.

1.4.1 Innanzitutto, si manifesta l’esigenza di chiarire come l’istituto operi quando il provvedimento debba essere sottoscritto sia dall’autorità procedente, sia da quella concertante (come nel caso di un decreto adottato da un ministro, su proposta di un altro).

In queste ipotesi, il problema che si pone è stabilire se lo schema di provvedimento consista nel testo già sottoscritto dall’amministrazione procedente, o se sia sufficiente l’invio formale del testo sul quale si chiede l’assenso dell’amministrazione concertante, in vista delle successive sottoscrizioni di un testo condiviso.

Secondo la nota dell’Ufficio, diverse considerazioni deporrebbero a favore delle seconda soluzione: l’uso della parola “schema”; il fatto che le amministrazioni esprimono normalmente il concerto su un testo non ancora sottoscritto; i rilevanti problemi pratici che sorgerebbero se il funzionamento di un meccanismo, che serve a rimediare all’inerzia dell’amministrazione, fosse rimesso proprio all’attività della stessa amministrazione: la quale a quel punto sarebbe l’unica depositaria del provvedimento sottoscritto e, quindi, potrebbe frustrare l’obiettivo perseguito dal legislatore semplicemente perpetuando la propria inerzia, senza procedere alla sottoscrizione e senza restituire l’atto firmato.

Da qui la suggerita conclusione che l’autorità procedente possa inviare, di regola in via digitale, uno schema di provvedimento non sottoscritto e, decorso il termine per il silenzio-assenso, possa procedere alla sua sottoscrizione.

1.4.2 A questo punto viene posto l’ulteriore problema della necessità della sottoscrizione dell’autorità concertante. In relazione a tale profilo, l’Ufficio prospetta la seguente alternativa: si potrebbe ritenere, da un lato, che la sottoscrizione è comunque necessaria in quanto forma di assunzione di responsabilità per il contenuto dell’atto; dall’altro, che essa non è più necessaria, altrimenti il silenzio-assenso sarebbe di fatto inoperante. Ove si propendesse per la seconda ipotesi, l’amministrazione procedente, accertata la formazione del silenzio-assenso, dovrebbe dare conto nelle premesse o in calce al provvedimento dell’invio dello schema di provvedimento e del decorso del termine per il silenzio-assenso.

1.4.3 La richiesta di parere pone, infine, la questione del potere di autotutela dell’autorità che non ha reso l’assenso, concerto o nulla osta e nei confronti della quale, quindi, ha operato il silenzio-assenso. Secondo l’Ufficio, la questione dovrebbe essere affrontata distintamente con riferimento alla fase compresa tra la formazione del silenzio-assenso e l’adozione del provvedimento finale, nella quale si può ammettere la possibilità di far venire meno gli effetti del silenzio-assenso e la fase successiva alla stessa adozione, nella quale dovrebbe prevalere il principio del contrarius actus.”

Riallego parere: https://www.tuttocamere.it/files/diritto/2016_1640_Parere_CdS.pdf

Modalità di formazione del silenzio ed esercizio del potere di autotutela, in sintesi:

  • Basta che l’Amministrazione procedente proceda all’invio formale del testo non ancora sottoscritto, in vista della successiva eventuale sottoscrizione di un testo condiviso (nell’ipotesi in cui l’Amministrazione interpellata esprima un assenso espresso).

  • Nel caso in cui l’Amministrazione interpellata rimanga silente, il provvedimento potrà essere sottoscritto soltanto dall’ente procedente, dando atto, nelle premesse o in calce al provvedimento, dell’invio dello schema di provvedimento e del decorso del termine per il silenzio assenso.

  • Una volta formatosi il silenzio-assenso per decorso del termine, viene meno il potere di «dissenso postumo» da parte dell’ente interpellato.

  • Prima dell’adozione dell’atto, l’ente rimasto inerte, ove ravvisi sussistenti i presupposti dell’autotutela, può segnalare all’ente procedente le ragioni di illegittimità o di opportunità che precludono l’adozione dell’atto.

  • Successivamente all’adozione del provvedimento finale (adottato sulla base del silenzio-assenso dell’Amministrazione interpellata), l’autotutela soggiace alla regola del contrarius actus (’eventuale esercizio del potere di riesame in autotutela deve seguire il medesimo procedimento d’emanazione dell’atto che si intende rimuovere o modificare).

Per approfondimenti**: http://eventipa.formez.it/sites/default/files/allegati_eventi/Slide%20silenzio-assenso_Roccasalva.pdf**

  1. Per quanto concerne gli interessi sensibili, la Corte costituzionale in più occasioni si espressa sulla loro incompatibilità con il silenzio-assenso
  • Con la sentenza 1° luglio 1992, n. 307 ha censurato la legge regionale della Liguria che stabiliva che lo stoccaggio provvisorio di rifiuti tossici e nocivi potesse essere effettuato senza autorizzazione specifica al verificarsi di alcune condizioni. La Corte, in quel caso, richiamando atti normativi statali e comunitari, ha affermato che gli stessi “escludono anche la possibilità di un’autorizzazione implicita tacita e il ricorso all’istituto del silenzio-assenso proprio perché si impone la tutela della salute e dell’ambiente, che sono beni costituzionalmente garantiti e protetti (artt. 32 e 9 della Costituzione)”.
  • In ipotesi analoga (stoccaggio provvisorio di rifiuti tossici e nocivi), la Corte costituzionale, con sen-tenza 27 aprile 1993, n. 194 ha ribadito l’incompatibilità dell’istituto del silenzio-assenso con la tute-la della salute e dell’ambiente, beni costituzionalmente protetti, affermando che “sono indispensabili per il rilascio dell’autorizzazione accurate indagini ed accertamenti tecnici, nonché controlli specifici per la determinazione delle misure e degli accorgimenti da osservarsi per evitare danni facilmente possibili per la natura tossica e nociva dei rifiuti accumulati”. Con l’ultima sentenza intervenuta sul tema (Corte cost. 9 luglio 2014, n. 209), la Corte ha censurato una legge della regione Campania di disciplina degli scarichi in fognatura, che prevedeva un temine di sessanta giorni per la decisione sulla domanda di autorizzazione, scaduto il quale l’autorizzazione si intendeva provvisoriamente concessa per sessanta giorni, salvo revoca. In quel caso, la Corte ha di-chiarato l’illegittimità della norma per violazione dell’art. 117, comma 2, lett. s), Cost., non solo per-ché determinava livelli di tutela ambientale inferiori rispetto a quelli previsti dalla legge statale, che fissa il termine perentorio di 90 giorni per l’autorizzazione, quant’anche per violazione dell’art.20, comma 4, L. n. 241/1990,“che esclude l’applicabilità del “silenzio- assenso” alla materia ambientale”.
  • Infine, la Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale di alcune leggi regionali che prevedevano il silenzio-assenso in procedimenti complessi, caratterizzati da un elevato tasso di discrezionalità, per le quali è richiesto un pronunciamento espresso (18). Emblematica, sotto quest’ultimo profilo, la sentenza 10 ottobre 1992, n. 393, che ha dichiara-to incostituzionale l’art. 16, L. 17 febbraio 1992, n.179, nella parte in cui prevedeva la formazione per silenzio-assenso del programma integrato di inter-vento, osservando che la semplificazione non può incidere sul contenuto essenziale dell’attività amministrativa e che il silenzio-assenso non è estendi-bile a piacere, ma vi sono limiti rappresentati dall’esigenza che l’amministrazione eserciti il potere discrezionale affidatole dalla legge.

Invito alla lettura del link che allego, sul tema.

Buona lettura

Simona

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Grazie mille per l’approfondimento

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