Buonasera. A seguito dell’entrata in vigore dell’articolo 38 bis del D.L. 76/2020 la cui efficacia è stata prorogata al 31.12.2024, giungono a questo ufficio Scia fino a 1000 persone, ora 2000, per eventi che hanno come oggetto prevalente ma non esclusivo, la realizzazione di spettacoli culturali dal vivo. L’elemento che ci fa sorgere dubbi circa la possibilità di accettare questa tipologia di Scia è la presenza, nell’area del pubblico spettacolo considerata anche nel piano sicurezza, di alcune attrazioni di spettacolo viaggiante (solitamente mai in numero superiore a tre). La capienza delle attrazioni è inferiore a 200 persone e quindi non richiede il sopralluogo della Commissione di vigilanza pubblico spettacolo ma il fatto che vengono allestite in un’area che può ospitare fino a 1000 persone determina l’obbligo di sottoporre l’evento all’esame della commissione? Grazie
Sul forum abbiamo già affrontato la questione dell’applicabilità dell’art. 38-bis allo spettacolo viaggiante. A parere mio non si applica. L’art. 38-bis detta delle ipotesi univoche, direi tassative: la realizzazione di spettacoli dal vivo che comprendono attività culturali quali il teatro, la musica, la danza e il musical nonché le proiezioni cinematografiche.
L’interpretazione è confermata dal tenore dello stesso articolo: eventi destinati ad un massimo di 2.000 partecipanti, che detta così, non può che essere riferita alla capienza di un’arena.
Le attrazione hanno una normativa ad hoc. Quando le attrazioni costituisco un parco divertimenti che, oggettivamente, ha una sua identità complessiva unitaria, allora quel parco è da abilitare nel suo complesso con art. 68 + 80 TULPS (da Gardaland in giù).
Nel tuo caso siamo in’ipotesi trasversale che lascia spazi interpretativi . Se protendi per una interpretazione formale, puoi arrivare all’impossibilità di applicare l’art. 38-bis dato che si tratta di un evento misto dove alle fattispecie previste (teatro, musica, danza,musical,proiezioni cinematografiche) se ne aggiungono altre. Da quello che comprendo non sono poste in luogo diverso ma fanno parte dello stesso evento / luogo.
Un’interpretazione di senso opposto potrebbe basarsi, invece, nel considerare non rilevanti le attrazioni poste qua e là. Sarebbe da vedere in base al caso
Incollo la versione 2024
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Fuori dei casi di cui agli articoli 142 e 143 del regolamento di cui al regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, al fine di far fronte alle ricadute economiche negative per il settore dell’industria culturale conseguenti alle misure di contenimento dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, in via sperimentale fino al 31 dicembre 2024, per la realizzazione di spettacoli dal vivo che comprendono attività culturali quali il teatro, la musica, la danza e il musical nonché le proiezioni cinematografiche, che si svolgono in un orario compreso tra le ore 8.00 e le ore 1.00 del giorno seguente, destinati ad un massimo di 2.000 partecipanti, ogni atto di autorizzazione, licenza, concessione non costitutiva, permesso o nulla osta comunque denominato, richiesto per l’organizzazione di spettacoli dal vivo, il cui rilascio dipenda esclusivamente dall’accertamento di requisiti e presupposti richiesti dalla legge o da atti amministrativi a contenuto generale, è sostituito dalla segnalazione certificata di inizio attività di cui all’articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, presentata dall’interessato allo sportello unico per le attività produttive o ufficio analogo, fermo restando il rispetto delle disposizioni e delle linee guida adottate per la prevenzione e il contrasto della diffusione del contagio da COVID-19 e con esclusione dei casi in cui sussistono vincoli ambientali, paesaggistici o culturali nel luogo in cui si svolge lo spettacolo in oggetto.
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La segnalazione di cui al comma 1 indica il numero massimo di partecipanti, il luogo e l’orario in cui si svolge lo spettacolo ed è corredata dalle dichiarazioni sostitutive di certificazioni e dell’atto di notorietà per quanto riguarda tutti gli stati, le qualità personali e i fatti previsti negli articoli 46 e 47 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, nonché da una relazione tecnica di un professionista iscritto nell’albo degli ingegneri o nell’albo degli architetti o nell’albo dei periti industriali o nell’albo dei geometri che attesta la rispondenza del luogo dove si svolge lo spettacolo alle regole tecniche stabilite con decreto del Ministro dell’interno.
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L’attività oggetto della segnalazione può essere iniziata dalla data della presentazione della segnalazione all’amministrazione competente.
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L’amministrazione competente, in caso di accertata carenza dei requisiti e dei presupposti di cui al comma 1, nel termine di sessanta giorni dal ricevimento della segnalazione di cui al medesimo comma, adotta motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell’attività e di rimozione degli eventuali effetti dannosi di essa. In caso di dichiarazioni sostitutive di certificazioni e dell’atto di notorietà false o mendaci, l’amministrazione, ferma restando l’applicazione delle sanzioni penali di cui al comma 5, nonché di quelle di cui al capo VI del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, può adottare i provvedimenti di cui al primo periodo anche dopo la scadenza del termine di sessanta giorni.
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Ogni controversia relativa all’applicazione del presente articolo è devoluta alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo. Ove il fatto non costituisca più grave reato, chiunque, nelle dichiarazioni, attestazioni o asseverazioni che corredano la segnalazione certificata di inizio attività, dichiara o attesta falsamente l’esistenza dei requisiti o dei presupposti di cui al comma 1 è punito con la reclusione da uno a tre anni.
In effetti è chiaro che l’articolo 38 bis non si applica agli spettacoli viaggianti per i quali l’ufficio ha rilasciato sempre la licenza di cui all’articolo 69 tulps. A questo punto dovrei convocare la commissione di vigilanza pubblico spettacolo per la presenza delle 3 attrazioni dello spettacolo viaggiante? Grazie
L’art. 38-bis si applica anche per spettacoli all’aperto (con palco e sedie per lo stazionamento del pubblico) in comuni interamente vincolati paesaggisticamente? (Non all’interno di vincoli puntuali, si intende)