Articolo 80 TULPS

Al fini dell’avvio di un locale di pubblico spettacolo (discoteca) si chiede se sia corretto il seguente iter amministrativo.

In seguito alla presentazione di una DUA (siamo nella Regione Sardegna) è stata convocata la conferenza di servizi al fine di acquisire il parere della Commissione comunale di vigilanza.

Tra i vari endo procedimenti attivati abbiamo:

  • Avvio pubblico spettacolo con richiesta di parere della commissione di vigilanza
  • Parere ASL (notifica igienico sanitaria)
  • SCIA prevenzione incendi

Nelle more della cds asincrona è stata convocata la commissione comunale di vigilanza la quale ha provveduto all’esame della documentazione e successivamente ha eseguito il sopraluogo e rilasciato il proprio parere favorevole.

Mi chiedo se oltre al rilascio del provvedimento unico per l’esercizio dell’attività sia necessario il rilascio dell’agibilità ex art. 80 TULPS e art. 68 TULPS, come atti a sé stanti o gli stessi possano essere considerati integrato nel provvedimento unico. Per completezza allego il modello B7.
PraticheSUAPE_B7.pdf (21,7 KB)

La determinazione conclusiva della conferenza assorbe gli esiti dei sub-procedimenti attivati. La SCIA resta tecnicamente fuori, non è un provvedimento autorizzatorio anche sono aspetti che possono essere citati in CdS. Resta inteso che la dete. conclusiva deve avere i contenuti sostanziali del provvedimento unico.