Artigiano e vendita

Buongiorno, quesito nato da una contestazione effettuata dalla polizia locale.
un’attività artigianale, che vende in locali attigui a quelli della produzione, anche parte di prodotti non propri.
la legge 445 mi dice che un artigiano può effettuare “vendita nei locali di produzione, o ad essi contigui, dei beni di produzione propria, ovvero per la fornitura al committente di quanto strettamente occorrente all’esecuzione dell’opera o alla prestazione del servizio commessi” il dubbio sta in quella frase “strettamente occorrente”.
qual è il limite? un panettiere può vendere la farina confezionata ma ad esempio le uova no? in tal caso è obbligato a presentare una pratica per vendita?
grazie mille