buongiorno, con riferimento alla normativa per i dipendenti di enti locali è possibile richiedere aspettativa come vincitore di concorso in altra amministrazione anche se non è terrminato ancora il periodo di prova?
il datore di lavoro potrebbe non concederla?
grazie
Buongiorno,
il tuo quesito è relativo al diritto alla conservazione del posto senza retribuzione previsto dall’art. 20 del CCNL Funzioni Locali vigente.
Sul tema esiste un orientamento interpretativo dell’ARAN, che riposto integralmente e che attesta che anche durante il periodo di prova sussiste tale diritto.
"Un dipendente con rapporto di lavoro a tempo indeterminato di un ente, vincitore di concorso per consigliere di prefettura, che, già nominato, deve iniziare il corso di formazione di cui all’art.5 del D.Lgs.n.139/2000, con la previsione di un periodo di prova di un anno, può avvalersi della particolare disciplina dell’art.20, comma 10, del CCNL delle Funzioni Locali del 21.5.2018?
Relativamente alla particolare problematica esposta, si ritiene utile precisare quanto segue:
a) l’art. 20, comma 10, del CCNL del 21.5.2018 delle Funzioni Locali prevede, come è noto, la conservazione del posto senza retribuzione presso l’ente di provenienza al dipendente, a tempo indeterminato, che sia vincitore di concorso presso un altro ente o amministrazione, per un arco temporale corrispondente pari alla durata del periodo di prova stabilita dal CCNL applicato presso l’ente o amministrazione di destinazione;
b) il comma 12 del medesimo articolo precisa, inoltre, che il suddetto diritto alla conservazione del posto si applica anche al dipendente in prova proveniente da un ente di diverso comparto il cui CCNL preveda analoga disciplina;
c) come nella vigenza del precedente art.14-bis, comma 9, del CCNL del 6.7.1995, i cui contenuti sono stati sostanzialmente riprodotti nell’art.20, comma 10, del CCNL del 21.5.2018, questa ultima previsione deve ritenersi applicabile solo nei confronti di dipendenti di amministrazioni pubbliche, di cui all’art.1, comma 2, del D.Lgs.n.165/2001, appartenenti comunque ad uno specifico comparto di contrattazione rientrante nella competenza dell’ARAN, che abbia previsto, nella propria disciplina negoziale, un’analoga regolamentazione;
d) pertanto, la disciplina di cui si tratta non può trovare applicazione:
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nel caso di coinvolgimento di personale dipendente al quale non si applicano i CCNL sottoscritti in sede ARAN;
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anche in caso di provenienza da altro comparto di contrattazione collettiva, ove manchi quella condizione di reciprocità di cui si è detto, nel senso che non esista, nell’ambito della contrattazione collettiva di questo diverso comparto, una clausola di contenuto analogo che riconosca ai dipendenti vincitori di concorso in altro comparto di contrattazione, il diritto alla conservazione del posto nell’ente di provenienza, per la durata del periodo di prova.
Alla luce delle suesposte considerazioni si esclude che, nel caso prospettato, possa trovare applicazione la disciplina del citato art.20, comma 10, del CCNL del 21 maggio 2018, dato che il personale della carriera prefettizia, ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 165/2001, rientra tra i dipendenti delle amministrazioni ancora assoggettate a regime pubblicistico per gli aspetti concernenti il trattamento giuridico ed economico del proprio personale."
Allego link di riferimento:
In attesa di ulteriori delucidazioni da parte dei colleghi esperti in materia, ti auguro buona lettura
Simona
Grazie per la risposta approfondita e dettagliata.
Può quindi un’ente rifiutare di concedere aspettativa al dipendente che durante il periodo di prova presenta richiesta di conservazione del posto senza retribuzione essendo il richiedente vincitore presso alta amminitììstrazione?
Nel caso in cui l’ente non intenda accettare dovrebbe motivare o il parere dell’ARAN rif. CFL53 vincola l’ente a concedere aspettativa?
Gli orientamenti dell’ARAN non hanno carattere vincolante, spetta alle singole PPAA valutare caso per caso.
Ti allego un link in merito
grazie. dalla lettura dell’art. 20 do. 11 del ccnl funzioni locali “La disciplina del comma 10 non si applica al dipendente a tempo indeterminato, vincitore di concorso, che non abbia ancora superato il periodo di prova nell’ente diappartenenza” sembra essere esclusa l’ipotesi di potere chiedere aspettativa per il lavoratore dipendente a tempo indeterminato, vincitore di concorso presso altro ente o
amministrazione, durante il periodo di prova.
è quindi effettivamente esclusa l’aspettativa durante periodo di prova?
Ciao,
dalla lettura dell’art. 20, comma 11, non si applica il principio della conservazione del posto, al dipendente a tempo indeterminato, vincitore di concorso, che non abbia ancora superato il periodo di prova nell’ente di appartenenza.
L’aspettativa può essere richiesta in casi specifici, ad esempio per espletare un incarico dirigenziale ai sensi dell’art.110 del D.Lgs.n.267/2000, in tal caso il periodo di prova può essere sospeso.
Infatti, l’art.20, comma 4, del CCNL delle Funzioni Locali del 21.5.2018, espressamente
prevede: “Il periodo di prova è sospeso in caso di assenza per malattia e negli altri casi di assenza
previsti dalla legge o dal CCNL…”
Non è esclusa l’aspettativa durante il periodo di prova, ma deve guardarsi al caso concreto.
Al tuo caso, come descritto, dovrebbe essere applicabile art. 20, comma 11 del ccnl, quindi non opera la conservazione del posto.
concordo con quanto già detto da Simona. Aggiungo che, in ogni caso, è improprio parlare di aspettativa. L’istituto in questione, come detto da Simona, è quello del diritto alla conservazione del posto. Diverso dall’aspettativa.