Assegnazione matricola piattaforma elevatrice vecchia

Salve,
una piattaforma elevatrice è stata installata in un immobile nel 1995. Ad oggi si sono accorti che all’epoca la matricola non era stata richiesta/assegnata e vorrebbero mettersi a posto.
Il problema è che questa piattaforma è stata installata prima che entrasse in vigore il certificato CE di conformità, che quindi ad oggi nessuno può più rilasciare.
Se l’utente presentasse al SUAP una richiesta di assegnazione matricola, allegando il contratto con la ditta incaricata per la manutenzione ordinaria e quella incaricata a fare le verifiche biennali, nonchè una certificazione di idoneità dell’impianto rilasciata dall’ingegnere della ditta verificatrice, il SUAP può comunque rilasciare la matricola?
grazie

Non sono un tecnico. Intanto vediti l’art. 19 del DPR 162/1999:

  1. Salvo quanto previsto al comma 3, fino alla data del 30 giugno 1999, è consentito commercializzare e mettere in servizio gli ascensori conformi alle norme vigenti fino alla data di entrata in vigore del presente regolamento.

  2. Fino alla data del 30 giugno 1999 si intendono legittimamente commercializzati e messi in servizio i componenti di sicurezza conformi alle normative vigenti fino alla data di entrata in vigore del presente regolamento.

  3. Gli impianti che alla data di entrata in vigore del presente regolamento sono sprovvisti della certificazione CE di conformità ovvero della licenza di esercizio, di cui all’articolo 6 della legge 24 ottobre 1942, n. 1415, nonché gli impianti di cui al comma 1, sono legittimamente messi in servizio se, ENTRO IL 30 SETTEMBRE 2002, il proprietario o il suo legale rappresentante trasmettono al competente ufficio comunale l’esito positivo del collaudo effettuato, ai sensi delle norme vigenti fino alla data di entrata in vigore del presente regolamento:

a) dagli organismi competenti ai sensi della legge 24 ottobre 1942, n. 1415, e dall’Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro (ISPESL);

b) da un organismo di certificazione di cui all’articolo 9;

c) dall’installatore avente il proprio sistema di qualità certificato, ai sensi del presente regolamento;

d) con autocertificazione dell’installatore corredata da perizia giurata di un ingegnere iscritto all’albo

  1. Copia della documentazione di collaudo, ove effettuato dagli organismi di cui al comma 3, lettere b), c) e d), è trasmessa, a cura del proprietario o del suo legale rappresentante all’organismo già competente per il collaudo di primo impianto ai sensi della legge 24 ottobre 1942, n. 1415, e successive modificazioni e integrazioni.