Assenza requisiti morali per commercio su aree pubbliche

Buongiorno,

avendo ricevuto una comunicazione di subingresso in un posteggio del nostro mercato, abbiamo effettuato la verifica dei requisiti morali per il titolare.
Il certificato del casellario giudiziale riporta un reato previsto dall’art. 11 della legge RT 62/2018, ostativo allo svolgimento dell’attività (il periodo di reclusione è terminato nel 2021 e quindi non sono ancora passati 5 anni).
Dobbiamo comunicare l’avvio del procedimento di decadenza per assenza dei requisiti morali, concedendo 30 giorni per la produzione di scritti difensivi, oppure dobbiamo procedere con un’ordinanza di decadenza del titolo e chiusura immediata dell’attività (l’art. 116 del codice del commercio prevede anche la sanzione amministrativa e sequestro cautelare delle attrezzature e merci per chi esercita in assenza di requisiti morali)?
Nel caso in cui sia necessaria la comunicazione di avvio del procedimento, dobbiamo riportare quanto indicato nel certificato del casellario oppure si indica genericamente come motivazione la carenza dei requisiti morali?
Dobbiamo procedere con la trasmissione degli atti alla procura per la falsa dichiarazione?

Grazie

Virna Seravalle

Anche se il subingresso è una mera “comunicazione”, io applicherei le regole dell’istituto della SCIA. La cosa si dà per scontata ma, per essere precisi, l’istituto della “comunicazione” non gode di regole precise come quelle indicate nell’art. 19 della legge n. 241/90. Meglio sarebbe se si indicasse questa equiparazione nel regolamento comunale sul procedimento.

Detto questo, di fronte al caso che citi, io procederei con un provvedimento interdittivo ai sensi del comma 3 dell’art. 19 citato. In ambito delle azioni previste dal comma 3 citato, la PA ha una certa discrezionalità dovendo decidere se si tratta di un divieto tout-court, di un ordine di adeguamento senza sospensione o un ordine di adeguamento con sospensione. La mancanza dei requisiti morali, a parere mio e in base all’art. 116 della LR 62/2018, non può che portare al divieto di prosecuzione attività e, se l’attività fosse già effettivamente esercitata, anche all’applicazione della sanzione ex art. 116 citato. Molte PA tendono a non applicare le sanzioni in ambito di controllo delle SCIA ma senza un vero perché.

Per i provvedimenti ex art. 19, comma 3 la comunicazione di avvio procedimento può essere omessa: tutto deve concludersi in 60 gg e se hai rilevato la mancanza dei requisiti morali hai il dovere di intervenire in fretta.

In teoria si applica anche l’art. 21, comma 1 della stessa legge 241/90

Buongiorno,

il provvedimento interdittivo dell’attività comporta automaticamente la decadenza della concessione di posteggio nella cui titolarità la ditta è subentrata, e quindi si pronuncia la decadenza con lo stesso atto, oppure si avvia una procedura separata?

Grazie

Virna Seravalle

Qua la cosa è più incerta. Se la legge non avesse indicato esplicitamente che la perdita dei requisiti è causa di decadenza ai sensi dell’art. 127 della LR 62/2018, ci sarebbero stati i presupposti per gestire la cosa separatamente e attendere la decadenza della concessione per un eventuale mancato utilizzo prolungato nel tempo.

A parere mio, ci sono comunque i margini per agire in un modo oppure in un altro.

Quanto detto prima riguarda sicuramente l’esercizio dell’attività di impresa del subentrante: egli non può eserciate e il suo titolo abilitativo amministrativo (comunicazione di subingresso), nei fatti, non può essere considerato efficace. Alla luce delle ultime interpretazioni statali / regionali sui rinnovi delle concessioni, si è compreso che la concessione (contrariamente a quanto accedeva con i rinnovi di cui all’Intesa del 2012) resta in testa al proprietario. Quindi, se vuoi essere magnanima e se si tratta di un conduttore affittuario, potresti anche ipotizzare una scissione procedurale nel senso che l’art. 127 comma 1, lett. a) si applica al proprietario. Certo è che sarebbe meglio scrivere tutti questi dettagli in atto a contenuto generale. Se decidessi di percorre questa strada potresti inviare una comunicazione di avvio procedimento al proprietario indicando che il conduttore non ha titolo a esercitare e la concessione sarà soggetta a decadenza qualora non venga utilizzata per…

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Buongiorno,
non riesco a capire se i requisiti morali mancano al cedente o al subentrante.

mancano al subentrante

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