Buongiorno.
Mi sto preparando per un concorso presso un ente locale. Ho sempre lavorato nel settore privato e quando ero malato ero tenuto a recarmi dal medico di famiglia del SSN, il quale mi avrebbe visitato ed avrebbe poi emesso il certificato telematico per giustificare la mia assenza dal lavoro.
Il comma 1 dell’art. 55-septies “Controlli sulle assenze” del D. Lgs. n. 165/2001 fa riferimento alle assenze per malattia per un periodo superiore a dieci giorni ed a quelle che si verificano dopo il secondo evento di malattia nell’anno solare. Nel caso in cui si verificassero questi eventi non bisogna rivolgersi al medico di famiglia del SSN, ma ad un altro medico convenzionato con il SSN oppure ad una struttura sanitaria pubblica?
Quindi: ci si può rivolgere al medico di famiglia (detto anche medico di base) solo in caso di assenza uguale o inferire a dieci giorni e solo nei primi due eventi di malattia nell’anno solare?
Grazie. Emiliano
Ecco tutto quello che c’è da sapere sull’assenza per malattia
SINTESI: la regola è il certificato medico elettronico del proprio medico di base salvo le eccezioni