Assicurazione per circolazione in area privata

Ho letto le interessanti considerazioni del dott. Protospataro, in Egaf, ma non sono affatto convinto circa l’obbligo della copertura assicurativa del veicolo a motore, anche in area privata. Voi come la vedete o avete avuto direttive interne di agire in un modo estensivo o restrittivo, nel controllo dell’assicurazione RC Auto?
Infatti e a mio modo di vedere, il comma 1 del’art. 122 CAP, prevede la copertura assicurativa dei veicoli a motore di cui all’art. 1, comma 1, lett. rrr stesso Codice, «….qualora utilizzati conformemente alla funzione del veicolo in quanto mezzo di trasporto al momento dell’incidente.…».
Quindi, affinché la disposizione sia applicabile, devono concorrere le seguenti condizioni:
A) non può essere un generico veicolo, ma il veicolo indicato all’art. 1, comma 1, lett. rrr) del CAP ovvero:
A.1) qualsiasi veicolo a motore azionato esclusivamente da una forza meccanica che circola sul suolo ma non su rotaia, con:
A.1.1) una velocità di progetto massima superiore a 25 km/h; o 1.2) un peso netto massimo superiore a 25 kg e una velocità di progetto massima superiore a 14 km/h;
A.2) qualsiasi rimorchio destinato ad essere utilizzato con un veicolo di cui al numero 1), a prescindere che sia ad esso agganciato o meno;
A.3) i veicoli elettrici leggeri individuati con apposito decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy e del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell’interno, da adottarsi entro il termine di novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione.
A.4) Ai sensi dell’art. 1, comma 1-bis CAP, sono altresì escluse le sedie a rotelle destinate esclusivamente ad essere utilizzate da persone con disabilità fisiche.
Quindi, non un generico veicolo e neppure uno dei veicoli indicati negli artt. 46 ss. del CDS, ma solo quel veicolo che ha, congiuntamente, le caratteristiche dianzi citate. In buona sostanza, stiamo parlando di un veicolo da considerare idoneo «…ai sensi del presente codice…», come specifica il comma 1-bis dianzi citato.
Si debbono, poi, aggiungere, le più generali ed ulteriori condizioni stabilite al comma 1, dell’art. 122 CAP:
B) il mezzo, deve essere utilizzato come “mezzo di trasporto” e la sua destinazione d’uso, non va valutata, astrattamente, ma in concreto ovvero “al momento dell’incidente”.
E’ chiaro, che a mio modo di vedere, il legislatore odierno, ha ragionato nei medesimi termini del legislatore della legge 990/1969 e cioè, per fronteggiare una tematica che a quell’epoca non si verificava ma che, giustamente, destò preoccupazione, in ragione dei troppi sinistri stradali con soggetti danneggiati, non risarciti nel danno prodotto. Non a caso, come allora, nel comma 1 dell’art. 122 CAP, si richiama anche oggi, il dovere giuridico che deriva dall’art. 2054 del Codice Civile: «…Il conducente di un veicolo senza guida di rotaie è obbligato a risarcire il danno prodotto a persone o a cose dalla circolazione del veicolo, se non prova di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno…»
In buona sostanza, incorre nelle anzidette violazioni chi, al momento dell’incidente, circolava (in area d’uso pubblico, così come preclusa all’uso pubblico) senza copertura assicurativa.
Escludo che a tale obbligo possa essere assoggettato chi parcheggia la propria autovettura all’interno di un parcheggio privato esclusivo, dove non avviene alcuna circolazione dinamica e quindi, non può essere provocato alcun danno ingiusto a terzi.
Lo potremmo citare come mera ipotesi di scuola e non so bene per quale causa (immagino un veicolo senza freno a mano che abbatte il cancello d’ingresso e provoca un sinistro) produca un incidente e sol per questo, debba essere assicurato. Se poi volessimo estendere il ragionamento al concetto di incidente (che taluno inquadra come evento di danno a persone) e lo volessimo distinguere da quello di sinistro (con soli danni a cose), tale obbligo (che non a caso, il Protospataro, riconduce alla possibilità di accedere al fondo delle vittime della strada che, come risaputo, riguarda solo le lesioni personali), chiaramente, il cerchio si restringe ulteriormente.
Voi come la pensate?
Grazie.