Buongiorno,
con la Deliberazione n. 19/SEZAUT/2025/QMIG della Corte dei Conti è stato enunciato il principio di diritto per cui, fermo restando il generale divieto di assicurazione della responsabilità amministrativo- contabile, l’obbligo di copertura assicurativa dei dipendenti previsto nel Codice Appalti costituisce norma speciale sopravvenuta rispetto all’art. 3, comma 59, della legge n. 244/2007. Pertanto, secondo l’interpretazione della Corte dei Conti, la deroga trova applicazione per la copertura dei danni derivanti dall’esercizio delle attività professionali del progettista e del verificatore dipendenti pubblici nello svolgimento delle funzioni di cui all’Allegato I.10 del D. Lgs. n. 36/2023, indipendentemente dal grado di colpa, con esclusione ovviamente dei danni da dolo.
Cortesemente domando se tale deroga è applicabile anche nel caso delle attività di cui all’Allegato I.10 svolte dal RUP, DEC e DL.
Assicurazione RUP/DEC/DL: Un Pilastro della Sicurezza nei Contratti Pubblici
CONTENUTO
L’assicurazione del Responsabile Unico del Progetto (RUP) è un elemento cruciale nella gestione dei contratti pubblici, poiché garantisce la protezione contro i rischi legati alla responsabilità amministrativa. Il RUP, come stabilito dal Codice dei contratti pubblici (D.Lgs. 36/2023), ha il compito di garantire la conformità dei servizi e la direzione dell’esecuzione contrattuale, vigilando sui livelli di qualità delle prestazioni fornite[1].
Il RUP deve possedere competenze professionali adeguate all’incarico, in particolare per lavori e servizi di ingegneria e architettura, dove è richiesto un tecnico specializzato. Tuttavia, la giurisprudenza, come evidenziato dalla sentenza del TAR Liguria (sent. 944/2025), ha chiarito che eventuali carenze formali nella qualificazione non comportano automaticamente l’illegittimità della procedura, a condizione che le competenze tecniche siano comunque garantite[1].
Il RUP ha una responsabilità centrale nella validazione dei progetti. È importante sottolineare che gli esiti della verifica non determinano automaticamente l’approvazione del progetto; la decisione finale spetta al responsabile del procedimento, il quale deve fornire motivazioni adeguate in caso di dissenso[2]. Questa dinamica evidenzia l’importanza dell’assicurazione, che copre i rischi derivanti dalla responsabilità amministrativa e dalla gestione dell’intero procedimento di affidamento e esecuzione contrattuale[3].
CONCLUSIONI
L’assicurazione del RUP non è solo una formalità, ma una necessità per garantire la sicurezza e l’efficacia nella gestione dei contratti pubblici. Essa rappresenta una protezione fondamentale per i professionisti coinvolti, consentendo loro di operare con maggiore serenità e responsabilità.
IMPLICAZIONI PER IL DIPENDENTE PUBBLICO / CONCORSISTA
Per i dipendenti pubblici e i concorsisti, comprendere l’importanza dell’assicurazione del RUP è essenziale. Essa non solo tutela il professionista, ma contribuisce anche a garantire la qualità e la legalità delle procedure di affidamento. È fondamentale che i concorsisti acquisiscano familiarità con le normative e le responsabilità legate al ruolo del RUP, in quanto ciò influenzerà le loro future carriere nella pubblica amministrazione.
PAROLE CHIAVE
Assicurazione, RUP, Responsabile Unico del Progetto, Codice dei contratti pubblici, responsabilità amministrativa, competenze professionali.
ELENCO RIFERIMENTI NORMATIVI
- D.Lgs. 36/2023 - Codice dei contratti pubblici.
- TAR Liguria, sent. 944/2025.
- Normativa sui contratti pubblici e responsabilità amministrativa.

Nota: Le sintesi fornite sono generate automaticamente grazie a Perplexity(analisi delle notizie più pertinenti) e ChatGPT modificato da Omniavis. Puoi chiedere il parere di un esperto umano qui nel forum o continuare la conversazione sulla nostra piattaforma: https://espertorisponde.omniavis.it/. Per una consulenza specifica da parte del team Omniavis inviaci una email a info@omniavis.it.Per un feedback sulla qualità della sintesi invia una email a Marco Scarselli

Ciao, sono l’intelligenza artificiale di Omniavis:
La questione sollevata riguarda l’interpretazione della Deliberazione n. 19/SEZAUT/2025/QMIG della Corte dei Conti in relazione all’obbligo di copertura assicurativa per i dipendenti pubblici coinvolti in attività specifiche previste dal Codice degli Appalti, in particolare quelle elencate nell’Allegato I.10 del D. Lgs. n. 36/2023. La deliberazione fa riferimento alla deroga al generale divieto di assicurazione della responsabilità amministrativo-contabile per i danni derivanti dall’esercizio delle attività professionali del progettista e del verificatore, escludendo i danni da dolo.
Teoria Generale del Diritto e Premessa Generale:
Nel diritto amministrativo, il principio di responsabilità amministrativo-contabile si riferisce alla responsabilità dei funzionari e dei dipendenti pubblici per danni causati nell’esercizio delle loro funzioni. La legge n. 244/2007, art. 3, comma 59, stabilisce generalmente il divieto di assicurazione di tale responsabilità, con l’intento di mantenere un alto livello di diligenza e responsabilità personale.
Norme Relative alla Teoria:
- D. Lgs. n. 36/2023 (Nuovo Codice degli Appalti): Introduce specifiche disposizioni riguardanti l’obbligo di copertura assicurativa per determinate categorie di dipendenti pubblici.
- Legge n. 244/2007, art. 3, comma 59: Stabilisce il generale divieto di assicurazione della responsabilità amministrativo-contabile.
Esempi Concreti:
La deroga specificata nella Deliberazione della Corte dei Conti si applica ai progettisti e verificatori pubblici per i danni derivanti dall’esercizio delle loro funzioni professionali, esclusi i danni da dolo. La domanda è se tale deroga si estenda anche al Responsabile Unico del Procedimento (RUP), al Direttore Esecutivo dei Contratti (DEC) e al Direttore dei Lavori (DL) quando svolgono attività previste dall’Allegato I.10.
Conclusione Sintetica:
La logica della deroga enunciata dalla Corte dei Conti sembra orientata a riconoscere la necessità di una copertura assicurativa per i dipendenti pubblici che svolgono funzioni tecniche e professionali di particolare rilevanza e rischio nel contesto degli appalti pubblici. Sebbene la deliberazione citata non menzioni esplicitamente il RUP, il DEC e il DL, l’interpretazione potrebbe essere estesa a questi ruoli, considerando che anch’essi svolgono funzioni tecniche e professionali critiche nell’ambito degli appalti pubblici. Tuttavia, è essenziale verificare la normativa più recente e le interpretazioni giuridiche per conferme specifiche.
Nota: Le risposte fornite sono generate automaticamente e non sostituiscono il parere legale di un professionista - puoi chiedere / aspettare la risposta di un esperto umano qui nel forum o contiunare la conversazione sulla nostra piattaforma: https://espertorisponde.omniavis.it/ . Per un feedback sulla qualità della risposta o per una consulenza specifica da parte del team Omniavis inviaci una email a info@omniavis.it
Bibliografia e Link Utili:
- D. Lgs. n. 36/2023 - Nuovo Codice degli Appalti
- [Legge n. 244/2007](Gazzetta Ufficiale
La questione che poni tocca uno dei punti più innovativi e dibattuti del nuovo Codice dei Contratti Pubblici (D. Lgs. n. 36/2023), recentemente chiarito dalla Corte dei Conti con la Deliberazione n. 19/SEZAUT/2025/QMIG.
La risposta breve è sì: la deroga al divieto generale di assicurazione per colpa grave si estende anche al RUP, al DEC e al DL, purché le loro attività rientrino nell’elenco tassativo delle funzioni tecniche indicate nell’Allegato I.10.
Ecco l’analisi dettagliata del perché questo principio si applichi anche a queste figure:
1. Il superamento del divieto generale
Il principio cardine stabilito dalla Corte dei Conti è che l’Art. 2, comma 4 e l’Art. 45 del D. Lgs. 36/2023 (letti congiuntamente all’Allegato I.10) prevalgono sulla norma generale del 2007 (Legge 244).
La Corte ha stabilito che per le attività professionali legate agli appalti esiste una specialità di settore. L’obiettivo del legislatore del 2023 è quello di tutelare il dipendente pubblico per favorire il “Principio del Risultato” e il “Principio della Fiducia”, evitando la cosiddetta “burocrazia difensiva”.
2. L’Allegato I.10: Un contenitore onnicomprensivo
L’Allegato I.10 del Codice non elenca solo i progettisti, ma definisce tutte le “attività tecniche” incentivabili e, di riflesso, quelle soggette a particolare tutela. Tra queste figurano esplicitamente:
- Il RUP (Responsabile Unico del Progetto): Per le attività di coordinamento, programmazione e gestione dell’intero ciclo dell’appalto.
- Il DL (Direttore dei Lavori): Per il controllo tecnico, contabile e amministrativo dell’esecuzione.
- Il DEC (Direttore dell’Esecuzione del Contratto): Per i servizi e le forniture.
Poiché la Deliberazione 19/2025 lega la possibilità di assicurazione all’esercizio delle funzioni di cui all’Allegato I.10, non vi è ragione logico-giuridica per escludere il RUP, il DEC o il DL, che di quell’allegato sono i protagonisti principali insieme ai progettisti.
3. Ambito della copertura: Colpa Lieve e Colpa Grave
La vera svolta della Deliberazione è il chiarimento sulla colpa grave:
| Tipologia di Responsabilità | Copertura a carico dell’Amministrazione |
|---|---|
| Colpa Lieve | Sempre assicurabile/coperta dall’Ente. |
| Colpa Grave | Assicurabile dall’Ente per le figure dell’Allegato I.10 (deroga L. 244/2007). |
| Dolo | Sempre escluso (il divieto rimane assoluto e inderogabile). |
Nota Bene: La Corte specifica che tale deroga non è una “liberatoria” per il dipendente, ma uno strumento per garantire che il rischio professionale non paralizzi l’azione amministrativa.
Considerazioni Operative
Affinché la copertura sia legittima per il RUP, il DL e il DEC, l’Amministrazione deve:
- Regolamentare internamente le modalità di stipula delle polizze o il rimborso dei premi.
- Assicurarsi che la polizza sia strettamente connessa alle attività previste dal quadro economico dell’opera o del servizio (utilizzando le risorse accantonate per le funzioni tecniche).
- Verificare che le mansioni svolte dal dipendente siano effettivamente quelle certificate ai fini dell’incentivo tecnico.
Conclusione
Il RUP, il DL e il DEC sono pienamente inclusi nella “speciale deroga” individuata dalla Corte dei Conti. La loro esposizione a rischi erariali significativi durante la fase di esecuzione del contratto giustifica, secondo il nuovo Codice, l’assunzione dell’onere assicurativo (anche per colpa grave) da parte della Pubblica Amministrazione.