Assistenza negli eventi e nelle manifestazioni programmate

La Regione Piemonte con Deliberazione della Giunta Regionale 29 dicembre 2014, n. 59-870 ha recepito l’accordo sancito in sede di Conferenza Unificata del 05/08/2014 (Rep Atti n. 91 del 5 agosto 2014), concernente l’organizzazione e l’ assistenza sanitaria negli eventi e nelle manifestazioni programmate. In essa si evince che, in rapporto al livello di rischio autonomamente calcolato, deve essere data comunicazione al Servizio Emergenza Territoriale 118, a seconda del caso, 15 o 30 giorni prima dell’Evento/Manifestazione. Sovente, capita che l’organizzatore non rispetti i termini predetti e vieppiù il SUAP non è a conoscenza se il medesimo abbia provveduto all’inoltro della documentazione prescritta al 118, poichè il Comune(SUAP) viene notiziato con PEC specifica inoltrata al proprio domicilio digitale e non con entrambi gli indirizzi relativi ad entrambi gli enti coinvolti nel procedimento. Pertanto, sono a richiedere se in siffatte situazioni il Comune debba adottare qualche provvedimento, quale ad esempio il respingimento della comunicazione per mancato rispetto dei termini (gg. 15 o 30). Personalmente non penso che quest’ultima sia una procedura corretta posto che dovrebbe essere il 118 a respingerla. Inoltre, Il Comune/SUAP può chiedere contezza all’organizzatore in ordine alla dimostrazione di avere inoltrato gli atti al 118? Grazie per l’attenzione e buon fine settimana a tutti

Concordo. A parere mio non sono termini perentori. Sarà il servizio ASL, nel caso, a indicare al Comune che non è stata ingrado di assicurare i servizi. Il comune, a quel punto, valuterà. Mettendomi nei panni del comune potrei pensare che lo stesso potrebbe (forse dovrebbe) negare il suolo pubblico per l’evento quando il soggetto non abbia ricevuto l’ok dal servizio emergenza ASL.
Magari sarebbe da vedere in base ai tre livelli. Il primo livello non prssuppone una risposta ASL e quindi non legarei il rilascio del suolo pubblico.