La Regione Piemonte con Deliberazione della Giunta Regionale 29 dicembre 2014, n. 59-870 ha recepito l’accordo sancito in sede di Conferenza Unificata del 05/08/2014 (Rep Atti n. 91 del 5 agosto 2014), concernente l’organizzazione e l’ assistenza sanitaria negli eventi e nelle manifestazioni programmate. In essa si evince che, in rapporto al livello di rischio autonomamente calcolato, deve essere data comunicazione al Servizio Emergenza Territoriale 118, a seconda del caso, 15 o 30 giorni prima dell’Evento/Manifestazione. Sovente, capita che l’organizzatore non rispetti i termini predetti e vieppiù il SUAP non è a conoscenza se il medesimo abbia provveduto all’inoltro della documentazione prescritta al 118, poichè il Comune(SUAP) viene notiziato con PEC specifica inoltrata al proprio domicilio digitale e non con entrambi gli indirizzi relativi ad entrambi gli enti coinvolti nel procedimento. Pertanto, sono a richiedere se in siffatte situazioni il Comune debba adottare qualche provvedimento, quale ad esempio il respingimento della comunicazione per mancato rispetto dei termini (gg. 15 o 30). Personalmente non penso che quest’ultima sia una procedura corretta posto che dovrebbe essere il 118 a respingerla. Inoltre, Il Comune/SUAP può chiedere contezza all’organizzatore in ordine alla dimostrazione di avere inoltrato gli atti al 118? Grazie per l’attenzione e buon fine settimana a tutti