Perché l’associazione dovrebbe munirsi di titolo abilitativo ex art. 86?
A mio modo di vedere, il problema è proprio di natura concettuale: all’interno di un pubblico esercizio, la presenza di un locale non destinato al pubblico deve essere comunicata all’autorità competente e la cosa, in un p.e. già esistente, comporterebbe una modifica delle superfici e quindi la presentazione di una scia per variazioni strutturali.
Solo che – ai fini della sorvegliabilità - un locale “non destinato al pubblico” deve esserlo in maniera permanente o almeno fino alla presentazione di una nuova scia per variazioni strutturali. Non può essere “non destinato al pubblico” quando all’interno dello stesso vi sono i membri dell’associazione e tornare ad essere normale superficie di somministrazione quando i membri dell’associazione se ne vanno…
Altro punto ostativo: all’interno di un pubblico esercizio, un locale “non destinato al pubblico” deve essere comunque pertinenziale all’attività del p.e., nel senso che – sempre ai fini della sorvegliabilità - non può esistere un locale aperto, ma “non destinato al pubblico”, dove di fatto però si svolge un’attività privata che non ha nulla a che vedere con l’attività del pubblico esercizio che lo contiene. E questo a prescindere da eventuali accordi contrattuali tra le parti.