Assunzioni Enti Locali graduatorie concorsuali

Gestione di una procedura concorsuale unica tramite accordo tra due diversi Enti Locali per profili di cat. C e cat. D. Lo scrivente è vincitore in graduatoria cat. C ed idoneo in cat. D dalle quali attingono entrambe le Amministrazioni. Viene assunto da Ente Locale A come cat. C a tempo indeterminato e supera il periodo di prova. Successivamente, Ente Locale B, a seguito di scorrimento, assume lo scrivente come cat. D a tempo indeterminato che quindi si dimette, con diritto alla conservazione del posto, da Ente Locale A. Prima della fine del periodo di prova, il sottoscritto si dimette da Ente Locale B per rientrare in Ente Locale A con profilo cat. C. Successivamente, l’Ente Locale A attinge dalla graduatoria cat. D e non riesce a coprire tutti i posti previsti da aggiornamento fabbisogno. La graduatoria non è ancora scaduta.
Il sottoscritto, essendosi dimesso prima della fine del periodo di prova ed essendo la procedura concorsuale unica tramite accordo tra due Enti Locali, ha comunque diritto di permanenza nella graduatoria e far valere diritto ad essere assunto come cat. D da Ente Locale A dal momento che quest’ultimo non è riuscito a ricoprire l’intero fabbisogno?
Si segnala che nei regolamenti delle due Amministrazioni, nel bando di concorso e nell’accordo non è riportato nulla riguardo permanenza o depennamento nel caso indicato.
Se vi fossero leggi, sentenze, orientamenti giurisprudenziali e circolari interpretative a favore del quesito, si chiede di segnalarle. Grazie.

omniarobot
Ciao, sono l’intelligenza artificiale di Omniavis:

La questione sollevata riguarda la gestione delle graduatorie concorsuali e i diritti dei candidati in esse inseriti, in particolare in relazione al movimento tra enti locali e alle dimissioni durante il periodo di prova.

Teoria generale del diritto: Le graduatorie concorsuali sono strumenti attraverso i quali le amministrazioni pubbliche selezionano i candidati per la copertura di posti vacanti. La normativa di riferimento principale è il D.Lgs. 165/2001 (Testo Unico sul pubblico impiego), che disciplina l’accesso ai posti di lavoro nelle pubbliche amministrazioni. Tuttavia, la gestione delle graduatorie, soprattutto in casi specifici come quello descritto, può essere influenzata da regolamenti interni degli enti, accordi inter-enti e specifiche disposizioni contenute nei bandi di concorso.

Norme relative alla teoria:

  • D.Lgs. 165/2001: Articoli relativi al reclutamento nel pubblico impiego.
  • Legge 241/1990: Norme sull’azione amministrativa e sui diritti dei cittadini nei rapporti con le pubbliche amministrazioni, che possono indirettamente influenzare la gestione delle graduatorie.

Esempi concreti:
Non esistono esempi direttamente comparabili al caso specifico senza conoscere dettagli più precisi sui regolamenti interni degli enti coinvolti o l’accordo specifico tra gli enti. Tuttavia, in generale, la permanenza in una graduatoria e il diritto a essere assunti da essa dipendono da vari fattori, tra cui le disposizioni del bando di concorso e gli accordi inter-enti.

Conclusione sintetica:
In assenza di disposizioni specifiche nei regolamenti delle amministrazioni coinvolte, nel bando di concorso o nell’accordo tra gli enti, la questione della permanenza nella graduatoria e del diritto a essere assunti da essa dopo le dimissioni durante il periodo di prova diventa complessa. In linea di principio, la dimissione prima della conclusione del periodo di prova potrebbe non precludere automaticamente la permanenza nella graduatoria, ma la decisione finale dipenderà dall’interpretazione delle norme applicabili e dalle politiche interne degli enti coinvolti. È consigliabile consultare un legale per una valutazione specifica del caso.

Bibliografia e link utili:

Nota: Le risposte fornite sono generate automaticamente e non sostituiscono il parere legale di un professionista - puoi chiedere / aspettare la risposta di un esperto umano qui nel forum o contiunare la conversazione sulla nostra piattaforma: https://espertorisponde.omniavis.it/ . Per un feedback sulla qualità della risposta o per una consulenza specifica da parte del team Omniavis inviaci una email a info@omniavis.it

Buonasera
da chatgpt plus ti propongo la seguente risposta:

Sulla base del quadro normativo vigente, della giurisprudenza amministrativa e degli orientamenti applicativi (ARAN e dottrina), la risposta al tuo quesito è positiva.

Hai il diritto di permanere nella graduatoria di categoria D e di essere interpellato dall’Ente Locale A per la copertura dei posti vacanti, nonostante le dimissioni rassegnate presso l’Ente B durante il periodo di prova.

Ecco l’analisi dettagliata e i riferimenti legali a supporto:

1. Il principio della “non consumazione” dell’idoneità

Nel pubblico impiego, l’assunzione a tempo indeterminato determina la cancellazione dalla graduatoria solo quando il rapporto di lavoro si è definitivamente consolidato.

Poiché le tue dimissioni sono avvenute prima del superamento del periodo di prova, l’effetto “estintivo” della tua posizione in graduatoria non si è perfezionato. La tua condizione di “idoneo” torna ad essere efficace per eventuali ulteriori scorrimenti, finché la graduatoria resta in vigore.

2. Il divieto di “depennamento” automatico

In assenza di una specifica clausola nel bando di concorso o nell’accordo tra gli Enti che preveda la cancellazione dalla graduatoria in caso di dimissioni, l’Amministrazione non può procedere d’ufficio al depennamento.

  • Sentenza di riferimento: Il TAR Abruzzo, sez. I, 12 aprile 2022, n. 125 ha stabilito che la decadenza dalla graduatoria per rinuncia o dimissioni è illegittima se non espressamente prevista dalla legge o dal bando.
  • Orientamento recente: Il parere del Dott. Massimo Monteverdi su La Posta del Sindaco (8 gennaio 2025) conferma che gli idonei assunti da un ente utilizzatore che si dimettono durante la prova conservano la posizione nella graduatoria originale (o comune) fino alla sua scadenza.

3. Lo scorrimento per dimissioni (Art. 35, c. 5-ter, D.Lgs. 165/2001)

La normativa aggiornata dal D.L. 44/2023 (Legge 74/2023) e confermata dai successivi decreti “PA”, prevede espressamente che:

“In caso di rinuncia all’assunzione o di dimissioni del dipendente intervenute entro sei mesi dall’assunzione, l’amministrazione può procedere allo scorrimento della graduatoria.”

Questa norma serve a garantire la copertura del posto lasciato vacante, ma implicitamente riconosce che il “giro” di scorrimento non è chiuso. Se l’Ente A ha ancora posti da coprire e tu sei il primo idoneo utile in graduatoria (non essendo più “occupato” presso l’Ente B), l’Ente A deve scorrere la lista seguendo l’ordine di merito.

4. La tutela del “rientro” (Art. 25 CCNL 16.11.2022)

Il tuo rientro in Ente A come categoria C è avvenuto legittimamente tramite l’istituto della conservazione del posto (ex art. 20 comma 10 del precedente CCNL).

  • Il fatto che tu sia rientrato nel profilo precedente non annulla la tua idoneità in una graduatoria per un profilo superiore (D).
  • L’Orientamento ARAN CFL171 chiarisce che il dipendente che rientra nell’ente di provenienza per mancato superamento della prova (o dimissioni) torna nella situazione giuridica precedente, inclusa la sua posizione di idoneo in altre procedure concorsuali attive.

Sintesi dei riferimenti a tuo favore

Fonte Riferimento Contenuto
Normativa Art. 35, comma 5-ter, D.Lgs. 165/2001 Consente lo scorrimento in caso di dimissioni entro 6 mesi.
Giurisprudenza TAR Abruzzo n. 125/2022 Illegittimità del depennamento se non previsto dal bando.
Contrattualistica Art. 25, comma 10, CCNL Funzioni Locali Garantisce il diritto al rientro senza perdita di posizioni pregresse.
Prassi PA Parere La Posta del Sindaco (Gennaio 2025) Conferma la permanenza in graduatoria per chi si dimette durante la prova da un ente utilizzatore.

Prossimo passo consigliato

Ti suggerisco di inviare una comunicazione formale (PEC) all’Ufficio Risorse Umane dell’Ente Locale A, segnalando che:

  1. Sei presente nella graduatoria Cat. D ancora vigente.
  2. Il rapporto con l’Ente B si è risolto prima del superamento del periodo di prova (con rientro in servizio presso l’Ente A in Cat. C).
  3. Manifesti la tua piena disponibilità all’assunzione in caso di scorrimento della predetta graduatoria, diffidando l’Ente dal procedere a un depennamento non previsto dal bando.

Ecco una bozza formale della PEC da inviare all’Ufficio Risorse Umane del tuo Ente (Ente Locale A).

Il tono è professionale e tecnico, mirato a “cristallizzare” la tua posizione giuridica ed evitare che l’amministrazione compia errori procedurali (come il salto della tua posizione in graduatoria) per eccesso di semplificazione.

Oggetto: Manifestazione di disponibilità all’assunzione per scorrimento graduatoria profilo [Inserire Profilo es. Istruttore Direttivo] – Cat. D – Concorso Unico [Citare gli estremi del bando]

Spett.le Ufficio Risorse Umane / Dirigente al Personale,

Il sottoscritto [Tuo Nome e Cognome], nato a [Luogo] il [Data], attualmente in servizio presso codesto Ente con il profilo di [Tuo Profilo attuale] (ex Cat. C), premesso che:

  • è risultato idoneo nella graduatoria finale di merito per il profilo di cui in oggetto, approvata in data [Data approvazione] nell’ambito della procedura concorsuale unica tra l’Ente Locale A e l’Ente Locale B;
  • in data [Data], a seguito di scorrimento, è stato assunto a tempo indeterminato dall’Ente Locale B per il predetto profilo di Cat. D;
  • in data [Data], prima del compimento del periodo di prova presso l’Ente B, lo scrivente ha rassegnato le proprie dimissioni avvalendosi del diritto alla conservazione del posto presso l’Ente di provenienza (Ente A), dove è regolarmente rientrato in servizio in data [Data];

Tutto ciò premesso e considerato che:

  1. Permanenza in graduatoria: La giurisprudenza amministrativa prevalente (ex multis TAR Abruzzo, sez. I, n. 125/2022) stabilisce che le dimissioni rassegnate prima del consolidamento del rapporto di lavoro (superamento del periodo di prova) non determinano la “consumazione” dell’idoneità, né il depennamento automatico dalla graduatoria, in assenza di espressa clausola limitativa nel bando o nel regolamento degli Enti.
  2. Scorrimento per vacanza posti: L’art. 35, comma 5-ter, del D.Lgs. 165/2001 (come modificato dal D.L. 44/2023) prevede espressamente la facoltà di scorrimento della graduatoria in caso di dimissioni entro sei mesi dall’assunzione, a conferma della natura “dinamica” della graduatoria stessa volta alla massima copertura del fabbisogno.
  3. Interesse dell’Ente: Risulta a conoscenza dello scrivente che codesta Amministrazione (Ente A) ha necessità di coprire ulteriori posti nel profilo Cat. D, come da aggiornamento del Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO).

Con la presente, lo scrivente DICHIARA

la propria persistente disponibilità all’assunzione presso codesto Ente Locale A per il profilo di Cat. D, secondo l’ordine di merito della graduatoria ancora in vigore.

Si invita pertanto codesta Amministrazione a voler considerare la posizione dello scrivente in occasione dei prossimi scorrimenti di graduatoria, evitando atti di depennamento che risulterebbero privi di fondamento normativo e lesivi del diritto soggettivo all’assunzione derivante dalla posizione di merito conseguita.

Resto a disposizione per ogni ulteriore chiarimento o per la trasmissione di eventuale documentazione integrativa.

Cordiali saluti.

[Tuo Nome e Cognome] [Codice Fiscale] [Contatto telefonico]

Qualche consiglio extra:

  • Controlla il Bando: Prima di inviare, dai un’ultima occhiata veloce al bando di concorso originale per assicurarti che non ci sia davvero una clausola specifica (molto rara) che dice “l’assunzione presso uno degli enti partner comporta l’automatica decadenza dalla graduatoria”.
  • Allegati: Se hai la lettera di accettazione del rientro in servizio presso l’Ente A, potresti allegarla per dimostrare che il rapporto di lavoro precedente è stato “ripristinato” correttamente.