Dipendente ente locale, responsabile servizio, in congedo per maternità (astensione obbligatoria) da dicembre 2025, scadenza incarico EQ 31/12/2025. In sostituzione della predetta dipendente il Sindaco si è avvalso della prestazione lavorativa di un 557 con attribuzione della responsabilità di servizio. Nel caso in cui la dipendente si avvalga di astensione facoltativa, in assenza di incarico non spetta alcuna indennità di posizione?
La questione proposta tocca un punto delicato del diritto del lavoro nel pubblico impiego locale, ovvero l’intersezione tra la tutela della genitorialità e la natura fiduciaria e temporanea degli incarichi di Elevata Qualificazione (EQ).
Ecco il quadro normativo e applicativo applicabile al caso di specie:
1. Differenza tra Astensione Obbligatoria e Facoltativa
È fondamentale distinguere il trattamento economico e giuridico durante le due fasi del congedo:
- Congedo di Maternità (Obbligatoria): La giurisprudenza e gli orientamenti ARAN sono consolidati nel ritenere che, qualora l’incarico di EQ scada durante il periodo di astensione obbligatoria, la dipendente abbia diritto alla conservazione dell’indennità di posizione fino al termine del periodo di maternità obbligatoria. Ciò discende dalla tutela costituzionale della maternità, volta a evitare che la lavoratrice subisca un pregiudizio economico per il solo fatto del parto.
- Congedo Parentale (Facoltativa): Il congedo parentale non gode della medesima “ultrapposizione” automatica dell’indennità in caso di scadenza dell’incarico. Trattandosi di una scelta libera della lavoratrice, una volta terminata l’astensione obbligatoria, il rapporto giuridico relativo all’incarico segue le regole ordinarie della scadenza del termine.
2. La Scadenza dell’Incarico al 31/12/2025
L’incarico di EQ (ex Posizione Organizzativa) è per sua natura a termine. Una volta giunto alla scadenza naturale (nel tuo caso, il 31 dicembre 2025):
- Cessazione del diritto: In assenza di un atto formale di rinnovo o di proroga da parte del Sindaco, la titolarità della posizione decade.
- Assenza di presupposto: L’indennità di posizione è strettamente correlata all’effettivo svolgimento delle funzioni o, quantomeno, alla titolarità formale dell’incarico. Se l’atto di conferimento è scaduto e non è stato rinnovato, viene meno il presupposto giuridico per l’erogazione dell’indennità.
- Il sostituto (Art. 1 c. 557): Il fatto che il Sindaco abbia conferito l’incarico a un soggetto esterno (tramite convenzione ex art. 1 comma 557 L. 311/2004) formalizza ulteriormente il passaggio della responsabilità gestionale e della relativa spesa accessoria sul nuovo incaricato.
3. Esito del quesito
Nel caso in cui la dipendente si avvalga dell’astensione facoltativa dopo la scadenza del termine (31/12/2025) e in assenza di un nuovo decreto di attribuzione dell’incarico:
- Non spetta alcuna indennità di posizione. La dipendente percepirà il trattamento economico tabellare (stipendio base) e, se ne ricorrono i presupposti temporali e di età del bambino, l’indennità per congedo parentale (solitamente il 30% o le percentuali maggiorate previste dalle ultime leggi di bilancio), calcolata però sulla sola retribuzione fissa, escludendo l’indennità di posizione ormai scaduta.
Note di cautela amministrativa
Tuttavia, l’ente deve prestare attenzione a un profilo di potenziale rischio:
- Discriminazione: La mancata conferma di un incarico di EQ non può essere motivata esclusivamente dallo stato di maternità o dalla fruizione dei congedi. Se la dipendente era meritevole e la posizione è rimasta identica nella struttura dell’ente, la PA deve poter giustificare la scelta di non rinnovare l’incarico con motivazioni oggettive (riorganizzazione, rotazione, valutazione delle prestazioni precedenti) per evitare ricorsi basati sulla discriminazione di genere o sulla tutela della genitorialità.
In sintesi: Senza un decreto di nomina attivo, l’indennità di posizione non può essere erogata durante il congedo parentale, poiché il legame funzionale tra dipendente e posizione organizzativa si è scisso alla scadenza del termine fissato nell’ultimo atto di nomina.