Attestato antincendio Pubblico Spettacolo

Buongiorno
volevo avere un confronto in relazione alla necessità dell’attestato incendio rischio ALTO che viene richiesto per le attività di Pubblico Spettacolo (almeno il mio ufficio lo richiede).

Nel D.M. 19 Agosto 1996 la formazione del personale viene dettagliata al Titolo XVIII - Gestione della sicurezza - 18.3. Informazione e formazione del personale.
“Occorre che tutto il personale dipendente sia adeguatamente informato sui rischi prevedibili, sulle misure da osservare per prevenire gli incendi e sul comportamento da adottare in caso di incendio.
Il responsabile dovrà inoltre curare che alcuni dipendenti, addetti in modo permanente al servizio del locale (portieri, macchinisti, etc.), siano in grado di portare il più pronto ed efficace ausilio in caso di incendio o altro pericolo.”

Però a tal riguarda il D.M. 19/08/1996 NON DA DISPOSIZIONI relativamente al livello di rischio deve avere l’eventuale attestato antincendio.

Nella Circolare Piantedosi, nell’allegato “Linea guida per l’individuazione delle misure di contenimento del rischio in manifestazioni pubbliche con peculiari condizioni di criticità” al punto 8. OPERATORI DI SICUREZZA, si specifica che gli addetti alla lotta all’incendio e alla gestione dell’emergenza, devono essere formati con corsi di livello C ai sensi del DM 10 marzo 1998 e abilitati ai sensi dell’art. 3 della Legge 609/96

Però la Piantedosi è riferita a manifestazioni pubbliche che si tengono in luoghi all’aperto in cui si profilino peculiari condizioni di criticità connesse alla tipologia dell’evento, alla conformazione del luogo, al numero e alle caratteristiche dei partecipanti.

per quanto sopra, laddove si tratta di pubblico spettacolo svolto in luogo chiuso, in locale chiuso con capienza inferiore alle 100 persone e non ricorrendo il caso di MANIFESTAZIONI PUBBLICHE IN LUOGHI ALL’APERTO, è corretto pretendere l’attestato rischio alto?

Oppure si potrebbe fare riferimento al DM 10 marzo 1998 “Criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione dell’emergenza nei luoghi di lavoro” ?

Legge 609/96 che sarebbe la conversione del DL 512/96 è abrogata come è abrogato il DM 10/03/98. Vedi DM 03/09/2021 (vedi art. 4).

Vedi DM 261/96, art. 4, comma 5:

  1. In ogni caso, nei locali ove non sia scritto il servizio obbligatorio di vigilanza da parte del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, il gestore dovrà provvedere a garantire, durante lo spettacolo, la presenza di idoneo personale per i primi e più urgenti interventi in caso di incendio. L’idoneità del suddetto personale sarà accertata a cura del comando provinciale dei vigili del fuoco competente per territorio.

Non sono abbastanza tecnico per rispondere ma credo che vada con il livello di rischio previsto.


Aspetta la risposta di qualche tecnico specializzato in sicurezza

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