Attestato regolare apertura farmacia

L’attestato di regolare apertura al pubblico di farmacia va rilasciato in bollo?

Quali sono i presupposti giuridici per l’attestato di regolare apertura al pubblico di farmacia ?

Da anni viene richiesto dalle farmacie rurali al fine di vedersi riconosciuto un rimborso da parte dell’azienda sanitaria locale.

Il riferimento normativo dovrebbe essere l’art. 4 della legge 221/1968:
Art. 4
I titolari, i direttori responsabili e i gestori provvisori di farmacie rurali ed i sanitari gestori incaricati dei dispensari farmaceutici, aspiranti alla indennità, devono, entro il 31 marzo del primo anno di ogni biennio, presentare apposita istanza in bollo al medico provinciale corredata da:
1) un certificato del sindaco attestante che la farmacia o il dispensario sono aperti;
2) limitatamente ai farmacisti di cui al secondo comma dell’articolo 2, un certificato dell’ufficio distrettuale delle imposte dirette rilasciato in data anteriore al 1 marzo del primo anno del biennio in cui viene presentata la domanda, dal quale risulti il reddito di ricchezza mobile a carico della farmacia per ciascuno degli ultimi tre anni definitivamente accertati o, in mancanza del triennio, in quel minor periodo di imposta per cui fu effettuato l’accertamento nei confronti dei titolari delle farmacie o degli altri farmacisti di cui all’articolo 3.


Ci sarebbe da dire che una PA non può chiedere al farmacista certificazioni rilasciate da altra PA. Dal 2012 non è possibile, le PA devono dialogare fra sé. A parte questo, le tabelle dell’allegato B al DPR 642/1972, che indicano le ipotesi di esenzione, non mi pare individuino il caso citato. Ergo, occorre il bollo

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