Attestazione di corretto montaggio spettacolo viaggiante

Buongiorno, spero che il quesito non sia già stato posto.
Se due gestori di attrazioni di spettacolo viaggiante devono attestare i corretti montaggi delle attrazioni ai sensi dell’art. 6 comma 2 del DM 18/05/2007, uno risulta abilitato ai sensi del comma 3 dello stesso articolo l’altro no, il gestore abilitato può attestare il corretto montaggio solo delle proprie attrazioni o anche di quelle dell’altro?
Leggendo il DM a me sembra che il gestore abilitato possa rilasciare attestazioni di corretto montaggio solo per le proprie, per chi non è abilitato deve intervenire un tecnico abilitato, quindi iscritto ad un albo professionale.
Cosa ne pensate?
Grazie

A uso di tutti i lettori riposto le disposizioni chiamate in causa:

Il corretto montaggio di ciascuna attività deve essere attestato con una specifica dichiarazione sottoscritta dal gestore, purché in possesso dei requisiti di cui al comma 3, oppure da tecnico abilitato….

[…]

Ai fini della legittimazione a firmare la dichiarazione di corretto montaggio di cui al comma 2, il gestore dell’attività deve frequentare, con esito positivo, un apposito corso di formazione teorico-pratica, le cui modalità di svolgimento sono stabilite con decreto del Ministero dell’interno, che può prevedere differenziazioni di contenuto e durata del corso medesimo a seconda del grado di esperienza maturato dal gestore nelle attività di spettacolo viaggiante

In conclusione, io do un’interpretazione logica deduttiva più che meramente letterale. Il gestore, una volta raggiunta l’idoneità con esame positivo dopo corso professionale, matura una professionalità che può spendere per il corretto montaggio delle attrazioni a prescindere da chi ne sia il proprietario o il gestore. Io non vedrei problemi.