Per il vsto di regolarità contabile in fase di impegno ed in fase di liquidazione di che efficacia parliamo?dichiarativa o costitutiva?mica mi è chiaro…
Come ha avuto modo di precisare la giurisprudenza contabile, invero, il visto di regolarità contabile ( cfr. art. 183, co. 7, d.lgs. n.267/2000) attestando la copertura finanziaria, attiene alla fase di esecuzione della spesa e determina l’esecutività dei provvedimenti dei responsabili dei servizi, differendo dal parere di regolarità contabile ( cfr. art. 49 d.lg.s cit.) che investe la legittimità delle deliberazioni ( ex multis, C.conti, Sez. giur. Trentino-A.Adige, 25.3.2010, n.114).
Quindi il visto ha efficacia costitutiva?
Quando si parla di efficacia costitutiva si ha riguardo agli effetti prodotti dall’atto nel
costituire, modificare o estinguere situazioni giuridiche soggettive di uno o più destinatari
determinati. Si pensi al caso della espropriazione: l’adozione del relativo provvedimento comporta,
contemporaneamente, da un lato, la perdita del diritto di proprietà e la nascita, in corrispondenza,
del diritto ad ottenere l’indennizzo; e dal lato opposto, l’acquisizione del diritto di proprietà di quel
dato bene ed il conseguente obbligo di indennizzare il soggetto espropriato.
SIAMO IN ALTRO CONTESTO.
Il visto determina la produzione di efficacia di altro atto quindi NON è nè dichiarativo nè costitutivo