Il caso: la Gdf scova un’estetista abusiva che esercita in totale assenza di scia e di requisiti professionali nel proprio appartamento (locali ad uso residenziale). Al comune viene inviato dalla GdF un “verbale di sequestro cautelare amministrativo, affidamento in gratuita giudiziale custodia e contestazione di accertata violazione”, con indicati gli importi delle sanzioni amministrative imputate. Chiedo cortesemente di indicare se possibile quali sono gli adempimenti di competenza del comune sede della violazione. Grazie
Andiamo con ordine:
- Salvo che non ci sia una specifica disciplina regionale, le violazioni dovrebbero essere quelle previste dall’art. 12 della Legge 4 gennaio 1990, n. 1, in relazione all’art. 2 (esercizio dell’attività di estetista senza presentazione di SCIA al Comune) ed all’art. 3 (esercizio dell’attività di estetista senza i requisiti professionali).
- La Legge 1/1990 non prevede la sanzione accessoria della confisca e l’art. 13 della Legge 689/81 dice che in linea generale è possibile il sequestro cautelare solo delle cose che possono formare oggetto di confisca amministrativa. Per cui, sequestro amministrativo cautelare di cosa? e in base a cosa?
Pare superfluo ricordare che il sequestro amministrativo disciplinato dall’art. 13 della Legge 689/81 è una misura funzionale solo alla successiva confisca; non mira ad impedire che l’illecito sia portato ad ulteriori conseguenze (come invece il sequestro penale preventivo), né serve ad assicurare le fonti di prova (come invece il sequestro penale probatorio).
La questione assume rilevanza perché – se le norme violate sono quelle sopra citate - il Comune sarebbe l’autorità competente a decidere anche in merito ad un’opposizione contro il sequestro, ovvero a provvedere comunque in merito alla confisca delle cose sequestrate o alla loro restituzione all’avente diritto. - Se la GdF ha operato correttamente, cioè secondo le norme della legge 689/81, all’esito del sopralluogo avrebbe dovuto contestare al trasgressore un verbale di accertamento in cui erano indicate le norme che si ritenevano violate, l’importo dovuto per la possibilità di pagamento in misura ridotta e le modalità per addivenire allo stesso.
La fase successiva è la trasmissione del verbale/rapporto all’autorità competente (Comune) affinché, nel caso in cui non avvenisse il pagamento in misura ridotta, la stessa possa procedere secondo quanto previsto dall’art. 18 della legge 689/81.
Se per la violazione esiste la possibilità di pagamento in misura ridotta (come nel caso in esame) non esiste che l’organo di controllo che ha effettuato l’accertamento si limiti a comunicare il fatto al Comune, demandando al Comune di procedere alla contestazione delle relative sanzioni… (lo dico perché a volte, purtroppo, capita anche questo).
Se le violazioni sono quelle che ho indicato, come già detto il Comune è l’autorità competente ad incamerare il pagamento, nonché a decidere su eventuali opposizioni, sulla definizione del sequestro (se non ne esistevano i presupposti, le cose vanno dissequestrate e restituite) e sull’emissione di ordinanza-ingiunzione se non venisse effettuato il pagamento in misura ridotta.
Ringrazio della tempestiva risposta. L’Ufficio comunale competente all’attività (nel nostro caso Ufficio commercio) deve procedere anche con un provvedimento di divieto di prosecuzione dell’attività? grazie
Immaginavo che sarebbe arrivata questa domanda
Mah…, sul punto esistono due scuole di pensiero: alcuni uffici ritengono indispensabile emettere un’ordinanza di divieto di prosecuzione dell’attività abusiva (anche se spesso lo fanno solo perché “si è sempre fatto così”), altri uffici invece non ritengono utile e/o necessario e/o legittimo un provvedimento del genere.
La mia opinione personale (che vale per quello che vale) si riassume a sua volta in una serie di domande che l’ufficio dovrebbe porsi:
Emettere un’ordinanza di divieto di prosecuzione dell’attività abusiva: sulla base di quale norma?
- La legge 1/1990 non la prevede
- Non esistono una SCIA o un’autorizzazione a monte e quindi non sono applicabili le procedure previste dalla legge 241/90
- L’attività non ricade tra quelle disciplinate o comunque correlate al TULPS e quindi non sono applicabili le procedure ivi previste
- Non si tratta di un’attività di commercio e quindi non è applicabile l’art. 22 del D.L.vo 114/98
- L’ordinanza di divieto di prosecuzione dell’attività abusiva è prevista da un regolamento locale?
- Sono state contestate violazioni in materia igienico-sanitaria per le quali è conseguente un’ordinanza di divieto di prosecuzione dell’attività?
- Sono state accertate violazioni urbanistico-edilizie per le quali è possibile ordinare la sospensione dei lavori o il divieto di prosecuzione dell’attività?
- Ci sono i presupposti per emettere un’ordinanza contingibile ed urgente?
Fatemi sapere.