Attività abusiva di vicinato

Grazie Dr. Marco per la risposta chiara ed esaustiva.
LE RIMANDO LA RICHIESTA DI ULTERIORI CHIARIMENTI INVIATI IN MATTINATA, PERCHE’ HO VISTO CHE NON SONO PERVENUTI ALLA SUA ATTENZIONE.

La colpa gravissima di questo uff. di p.l. è quella di non aver fatto nessun controllo in questi 11 anni, non fosse altro che per verificare se l’interessato aveva ottemperato o meno al provvedimento di archiviazione della scia e quindi della cessazione dell’attività di vendita.

Ora vedo nel fascicolo del trasgressore che in data 30.01.2024 è stato elevato verbale di accertata violazione amm.ma per aver esercitato abusivamente l’attività di vendita nel periodo dal 2012 al 2023 , notificato il 19.02.2024 tramite PEC.

La comunicazione di cessazione dell’attività è pervenuta il 19.06.2023.

Pertanto Le chiedo: siamo a posto o no con la notifica del verbale di contestazione datato 19.02.2024?

Per quanto riguarda la ricevuta di ritorno, c’è stato un errore di trascrizione in quanto volevasi dire che il trasgressore, negli scritti difensivi dichiara di non aver mai ricevuto lettera racc. AR con la quale si dava avviso dell’archiviazione della SCIA.

Grave però resta il fatto che nel fascicolo dell’interessato non c’è traccia di questa ricevuta di ritorno.

Adesso le chiedo: se non riusciamo a rintracciare la riceduta di ritorno, rischiamo di dover annullare la violazione già contestata?

Fino a che punto è valido quanto affermato dal trasgressore circa la mancata ricezione della Racc, A.R. di avviso dell’archiviazione della Scia.

Se vorrà concedermi questi ultimi chiarimenti, la ringrazio infinitamente per la risposta

Nell’attesa Le invio carissimi saluti.
UN’ULTIMA COSA: LA NOTIFICA DEI VERBALI DRI VRBALI PER VIA PEC è OBBLIGATORIA?