Attività abusiva di vicinato

Un tizio presenta scia di aperura di esercizio di vicinato in data 19.03.2012.
In data 05.04.2012 il dirigente responsabile chiede documentazione integrativa da presentare
entro 30 gg., con avviso di archiviazione in caso di inottemperanza.
L’interessato non ottempera a quanto richiesto e, pertanto, la scia viene archiviata.
Lo stesso però continua ad esercitare l’attività dal 19.03.2012 al 19.06.2023.
Im data 19.06.2023 riceviamo comunicazione di cessazione temporanea dell’attività (come se la stessa fosse stata legittimamente esercitata).
Ora, al di la delle considerazioni circa il mancato controllo da parte della p.l., le chiedo tre cose.:
• Per l’attività a suo tempo denunciata (19.03.2012) ed esercitata in assenza del titolo abilitativo, dovremmo redigere un verbale per ogni anno di esercizio abusivo oppure un verbale unico per tutti gli anni (dal 2012 al 2023)?
• Il trasgressore potrebbe sanare la propria situazione con la presentazione di una nuova SCIA)?
• Come ne usciamo dalla dichiarazione dell’interessato di non aver mai ricevuto la ricevuta di ritorno da parte dell’uff. postale relativa all’istanza di archiviazione prot. n. 7868 del 05.04.2012?

E invece le considerazioni circa il mancato controllo da parte della P.L. sono proprio l’oggetto su cui argomentare una risposta…

Ricapitoliamo:

  • l’esercizio di vicinato sarebbe rimasto aperto per ben 11 anni (dal 2012 al 2023) senza che nessuno abbia fatto rilevare la mancata presentazione della documentazione integrativa a suo tempo richiesta (cosa che avrebbe comportato già nel 2012 l’archiviazione della SCIA presentata);
  • chi di dovere si sveglia solo nel giugno del 2023, quando l’esercizio di vicinato “abusivo” comunica la cessazione temporanea dell’attività.

A fronte di questi 11 anni di vuoto, ora vi domandate se dovreste “redigere un verbale per ogni anno di esercizio abusivo oppure un verbale unico per tutti gli anni (dal 2012 al 2023)”…

Tralasciando l’ipotesi assurda di contestare un verbale per ogni anno d’esercizio, quale sarebbe “l’atto di accertamento” su cui la P.L. baserebbe oggi (maggio 2024) la contestazione del verbale relativo all’attività abusiva posta in essere fino al giugno 2023? La comunicazione di cessazione temporanea dell’attività presentata dall’esercizio di vicinato nel giugno 2023?
Lo chiedo perché dovrebbe essere ben noto che la violazione deve essere notificata agli interessati entro il termine perentorio di 90 giorni dalla data dell’accertamento…

Se intende riprendere l’attività dopo la cessazione temporanea, direi che sarebbe il minimo…

Questa mi è di difficile comprensione…
Se l’atto in data 05.04.2012 era quello con cui il dirigente responsabile chiedeva documentazione integrativa da presentare entro 30 gg., con avviso di archiviazione in caso di inottemperanza, atto che immagino sia stato notificato tramite raccomandata all’interessato (cioè al titolare dell’esercizio di vicinato), come può lo stesso interessato lamentarsi di non aver mai ricevuto “la ricevuta di ritorno” da parte dell’ufficio postale? La ricevuta di ritorno sarà tornata in Comune e documenterà l’avvenuta notifica, o no?


Mi permetto infine un’osservazione a margine.
A mio modesto parere, il provvedimento con cui si chiedeva la presentazione entro 30 giorni della documentazione integrativa carente, avvisando che in caso contrario la SCIA sarebbe stata archiviata, non doveva essere l’atto finale e definitivo del procedimento. Sarebbe stato più corretto adottare un ulteriore provvedimento in cui, preso atto della mancata presentazione della documentazione richiesta, si ribadiva l’archiviazione della SCIA e si intimava il divieto di prosecuzione dell’attività.

Grazie Dr. Marco per la risposta chiara ed esaustiva.
LE RIMANDO LA RICHIESTA DI ULTERIORI CHIARIMENTI INVIATI IN MATTINATA, PERCHE’ HO VISTO CHE NON SONO PERVENUTI ALLA SUA ATTENZIONE.

La colpa gravissima di questo uff. di p.l. è quella di non aver fatto nessun controllo in questi 11 anni, non fosse altro che per verificare se l’interessato aveva ottemperato o meno al provvedimento di archiviazione della scia e quindi della cessazione dell’attività di vendita.

Ora vedo nel fascicolo del trasgressore che in data 30.01.2024 è stato elevato verbale di accertata violazione amm.ma per aver esercitato abusivamente l’attività di vendita nel periodo dal 2012 al 2023 , notificato il 19.02.2024 tramite PEC.

La comunicazione di cessazione dell’attività è pervenuta il 19.06.2023.

Pertanto Le chiedo: siamo a posto o no con la notifica del verbale di contestazione datato 19.02.2024?

Per quanto riguarda la ricevuta di ritorno, c’è stato un errore di trascrizione in quanto volevasi dire che il trasgressore, negli scritti difensivi dichiara di non aver mai ricevuto lettera racc. AR con la quale si dava avviso dell’archiviazione della SCIA.

Grave però resta il fatto che nel fascicolo dell’interessato non c’è traccia di questa ricevuta di ritorno.

Adesso le chiedo: se non riusciamo a rintracciare la riceduta di ritorno, rischiamo di dover annullare la violazione già contestata?

Fino a che punto è valido quanto affermato dal trasgressore circa la mancata ricezione della Racc, A.R. di avviso dell’archiviazione della Scia.

Se vorrà concedermi questi ultimi chiarimenti, la ringrazio infinitamente per la risposta

Nell’attesa Le invio carissimi saluti.
UN’ULTIMA COSA: LA NOTIFICA DEI VERBALI DRI VRBALI PER VIA PEC è OBBLIGATORIA?


biagio.maiolo

1m

Grazie Dr. Marco per la risposta chiara ed esaustiva.
LE RIMANDO LA RICHIESTA DI ULTERIORI CHIARIMENTI INVIATI IN MATTINATA, PERCHE’ HO VISTO CHE NON SONO PERVENUTI ALLA SUA ATTENZIONE.

La colpa gravissima di questo uff. di p.l. è quella di non aver fatto nessun controllo in questi 11 anni, non fosse altro che per verificare se l’interessato aveva ottemperato o meno al provvedimento di archiviazione della scia e quindi della cessazione dell’attività di vendita.

Ora vedo nel fascicolo del trasgressore che in data 30.01.2024 è stato elevato verbale di accertata violazione amm.ma per aver esercitato abusivamente l’attività di vendita nel periodo dal 2012 al 2023 , notificato il 19.02.2024 tramite PEC.

La comunicazione di cessazione dell’attività è pervenuta il 19.06.2023.

Pertanto Le chiedo: siamo a posto o no con la notifica del verbale di contestazione datato 19.02.2024?

Per quanto riguarda la ricevuta di ritorno, c’è stato un errore di trascrizione in quanto volevasi dire che il trasgressore, negli scritti difensivi dichiara di non aver mai ricevuto lettera racc. AR con la quale si dava avviso dell’archiviazione della SCIA.

Grave però resta il fatto che nel fascicolo dell’interessato non c’è traccia di questa ricevuta di ritorno.

Adesso le chiedo: se non riusciamo a rintracciare la riceduta di ritorno, rischiamo di dover annullare la violazione già contestata?

Fino a che punto è valido quanto affermato dal trasgressore circa la mancata ricezione della Racc, A.R. di avviso dell’archiviazione della Scia.

Se vorrà concedermi questi ultimi chiarimenti, la ringrazio infinitamente per la risposta

Nell’attesa Le invio carissimi saluti.
UN’ULTIMA COSA: LA NOTIFICA DEI VERBALI PER VIA PEC è OBBLIGATORIA?

Rispondi

La situazione viene descritta ancora con un po’ di confusione, ma tra le righe pare di capire che – diversamente da quanto scritto nel primo post – un verbale in cui veniva contestato l’esercizio abusivo dell’attività in realtà sarebbe già stato notificato in data 19.02.2024…

Non solo: in relazione al suddetto verbale, l’interessato avrebbe già presentato scritti difensivi in cui - in buona sostanza - sostiene di non avere mai ricevuto il provvedimento in data in data 05.04.2012 con cui il dirigente responsabile chiedeva documentazione integrativa da presentare entro 30 gg., con avviso di archiviazione della SCIA in caso di inottemperanza.

Cosa dire?
Immagino che l’autorità competente a decidere sia il Comune e dovrà tenere presente almeno questi tre aspetti:

  1. Qual è l’atto di accertamento con cui la P.L. ha documentato l’esercizio abusivo dell’attività?
  2. Il verbale in oggetto è stato notificato entro 90 giorni dalla data dell’accertamento?
  3. Se lo stesso ufficio comunale non trova la prova dell’avvenuta notifica del provvedimento del 05.04.2012, come può essere certo che la stessa sia avvenuta?

Non è obbligatorio l’uso della Pec per la notifica dei verbali.

Carissimo Dr. Marco,
Le giuro che questa è l’ultima volta che la disturbo per la medesima questione.
Il verbale del 30.01.2024, già notificato in data 19.02.2024, è stato redatto in concomitanza con l’accertamento effettuato in data medesima per accertare che l’esercizio in parola fosse effettivamente chiuso. Quindi per quanto riguarda la questione della notifica, siamo nei tempi, o no?-
Quello a cui non riesco a dare un risposta è questo: ma se non dovessimo rintracciare la ricevuta di ritorno della Racc. A.R. spedita nel 2012,dobbiamo procedere all’annullamento del verbale? Noi abbiamo solo la sua dichiarazione di non aver mai ricevuto l’avviso di archiviazione della scia, mentre l’ufficio incaricato della notifica afferma che la stessa (raccomandata) è stata effettivamente notificata.
Grazie infinite Dottore, meno male che esiste e ci può dare una mano.

Probabilmente non mi sono spiegato bene…

La violazione che avete contestato non era relativa al fatto che l’esercizio di vicinato fosse chiuso (come da voi accertato il 30.01.2024), bensì che fosse rimasto aperto abusivamente (cioè senza averne avuto titolo, stante l’archiviazione della SCIA) dal 2012 fino al 19.06.2023 (data in cui ha comunicato la cessazione temporanea dell’attività).

Quindi, fino a prova contraria, la data in cui avete “accertato” l’esercizio abusivo dell’attività è il 19.06.2023 o al limite qualche giorno dopo, il tempo di andare a riprendere la pratica dormiente da 11 anni…
In merito, qualcuno (SUAP o P.L.) avrà ben fatto un rapporto per dare atto di quello che era successo, o no?

Ecco, quella era la data dell’accertamento e a partire da quella data avevate tempo 90 giorni per notificare il verbale.

Non sarebbe proprio così…
Il soggetto interessato avrebbe dichiarato nelle scritti difensivi di non avere mai ricevuto l’avviso di archiviazione della SCIA e l’ufficio comunale competente non è in grado di esibire la ricevuta di ritorno della raccomandata che proverebbe l’avvenuta notifica del provvedimento.

In ogni caso, spetta al Comune decidere in merito all’opposizione al verbale. Non è certamente corretto che siano altri a dirvi cosa fare… :roll_eyes:

grazie infinite Dr. Marco. Adesso mi è tutto chiaro.
Le invio un abbraccio e un carissimo saluto.