Attività artigiana in fondo commerciale

Buongiorno, siamo in Toscana:

Una signora vorrebbe aprire un’attività artigianale di decorazione ceramiche, da lei prodotte in un altro luogo, in un fondo commerciale. Nel fondo allestirebbe anche una vetrina per vendere al dettaglio le sue ceramiche.
Io tenderei a non farle presentare nessuna SCIA in quanto si tratta di attività artigianale e considero la vendita come accessoria alla lavorazione diciamo, le faccio presentare solo il modello MOCA(ASL86).
Il nostro Comune prevede che in un fondo commerciale si possa praticare un’attività artigianale purchè essa non riguardi più del 50% della superficie, altrimenti si rende necessario il cambio di destinazione.
In questo specifico caso, essendo il fondo a destinazione commerciale, dovrei farle presentare invece la SCIA di avvio di es. vicinato, con una minima parte destinata all’attività artigianale?

Grazie mille a chi mi potrà rispondere.

L’art. 6 del d.lgs. n. 29/2017 indica che la comunicazione “MOCA” non si applica agli stabilimenti in cui si svolge esclusivamente l’attività di distribuzione al consumatore finale. Nel tuo caso, essendo un produttore, direi che si applica.
Per il resto è difficile trovare una linea interpretativa netta. È ragionevole che anche l’attività di decorazione possa essere considerata una lavorazione artigiana al pari di quella produttiva vera e propria. Se fosse così, concorderei con quello che dici: non occorre una SCIA per esercizio di vicinato. Se il soggetto vendesse i prodotti tal quali come realizzati altrove da lui stesso, non sarebbe vendita diretta. Occorre che la vendita avvenga presso i locali di produzione o attigui a quelli.
Tuttavia, se si va nella direzione dell’attività artigiana e della vendita diretta, occorre, nel tuo caso, che nella parte maggioritaria dell’unità immobiliare sia svolta un’attività commerciale al dettaglio. E questo non sarebbe vero a meno che non si metta a commerciare prodotti realizzati da atri