Attività artigianale alimentare e musica di intrattenimento

Salve,
nel rispetto degli indici sintomatici oramai noti e delle norme sull’inquinamento acustico, è pacifica l’ammissibilità dell’intrattenimento musicale libero purchè finalizzato al mero allietamento della clientela nell’ambito di pubblici esercizi riconducibili all’art. 86 TULPS.
Ma nelle attività artigianali tipo gastronomia, pokeria e similari? come considerare un’eventuale musica dal vivo messa in piedi per allietamento della clientela in assenza art. 86 TULPS?
Grazie

La nota liberalizzazione deriva da un’interpretazione deduttiva (non letterale) che si basa sull’abrogazione parziale di una disposizione (ormai è un’interpretazione pacifica). Si tratta dell’art. 124 del RD 635/40

Art. 124

È richiesta la licenza dell’autorità di pubblica sicurezza, a termine dell’art. 69 della legge, per i piccoli trattenimenti che si danno al pubblico, anche temporaneamente, in baracche o in locali provvisori, o all’aperto, da commedianti, burattinai, tenitori di giostre, di caroselli, di altalene, bersagli e simili.

[COMMA ABROGATO Sono soggetti alla stessa licenza gli spettacoli di qualsiasi specie che si danno nei pubblici esercizi contemplati dall’art. 86 della legge]


A parere io, là dove non ci sia, a monte, un’abilitazione riconducibile all’art. 86 TULPS (bar / albergo / stab. balneare / ristorante / sala giochi), si applica il comma 1. Sottolineo “nei pubblici esercizi”: nella sede locale del PE.

Detto questo, si può andare in SCIA. La cosa, comunque, sarebbe da regolare a livello comunale: musica di sottofondo (radio / TV) non rappresenta spettacolo / trattenimento. Una serata DJ, in teoria, sarebbe sottoposta a SCIA ex art. 69 (al netto delle altre eventuali abilitazioni). Trattandosi di un titolo TULPS, non è da escludere anche la valutazione dell’opportunità (in questo caso non si applicherebbe la SCIA)

Grazie, anche io la penso così.
Resta da vedere se nei locali di una attività artigianale alimentare è ammissibile una scia ex art. 69 tulps…

Infatti… qua, per prassi, si potrebbe invocare una non rilevanza per via della estrema temporaneità della cosa. Un po’ come avviene quando qualcuno organizza in villa la festa di fine anno e chiede le abilitazioni TULPS per farlo

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