Attivita' bionaturali

Buongiorno,
un utente, chiede di condividere con un centro tatuaggi, uno spazio per massaggi olistici.
Regione Lombardia con Legge 2/2005 inserisce le tecniche manuali olistiche nell’elenco delle discipline bionaturali.
In rete trovo diversi approcci in merito alla discipline bionaturali, chi le considera attività libere chi invece chiede l’inoltro di SCIA.
Nel mio portale SUAP è considerata libera, pertanto non è caricato nessun documento da compilare.
Come rispondere ???
graezie

Sono attività libere perché nessuna norma le disciplina. Intendo dire che nessuna norma STATALE ne ha fissato la definizione e i principi caratterizzanti. Sulla questione c’è addirittura della giurisprudenza costituzionale, oltre che amministrativa. In sintesi, l’imposizione di una procedura abilitativa (SCIA o autorizzazione che sia) deve essere prevista da una norma avente valore di legge. Inoltre, in assenza di un regime sanzionatorio o repressivo, se un soggetto non presentasse la SCIA che cosa feresti?

Vedi C.Cost n. 93/2008, ad esempio.

Vedi la sentenza del TAR Piemonte n. 46/2017, il Comune considerava attività estetica abusiva ma, invece, era attività del benessere e, come tali, liberamente esercitabili: … In assenza di una disciplina legislativa statale che regolamenti i requisiti per l’esercizio di pratiche bio-naturali, deve ritenersi che l’attività di massaggiatore svolta dal ricorrente rientri tra quelle non organizzate e liberamente esercitabili di cui alla legge n. 4 del 2013

Attenzione che in Lombardia le attività “Discipline Bio Naturali – Centri massaggi di esclusivo benessere” sono soggette a SCIA ai sensi dell’art. 4-bis della Legge Regionale 27 febbraio 2012 , n. 3, ed al possesso dei requisiti igienico-sanitari, di sicurezza e di decoro urbano previsti dal Regolamento Regionale 9 gennaio 2018 , n. 1.
Le sanzioni sono quelle indicate dall’art. 4-bis sopra citato.

Chiedo venia, non avevo fatto caso al riferimento della Lombardia. Fra l’atro, propio sulla questione lombarda di cui trattasi, si è è espresso il Consiglio di Stato con sentenza n. 4430/2024 confermando la necessità di un limite al dilagare dei centri massaggi di dubbia professionalità. Il CdS rileva cha la norma lombarda è legittima:
Il regolamento 1/2018 e la norma di legge regionale presupposta non hanno in alcun modo comportato una ridefinizione delle attività riservate dalla legge agli estetisti né hanno introdotto una nuova categoria professionale. Del pari, tali previsioni non hanno istituito un registro professionale o conferito alla iscrizione a un registro valore abilitante all’esercizio di una professione né hanno previsto le condizioni (quali, ad esempio, il possesso di attestati professionali o la frequenza di corsi abilitanti) per l’iscrizione in appositi elenchi, disciplinati dalla Regione, connessi allo svolgimento della attività che la legge regolamenta, con funzione individuatrice della professione, preclusa alla competenza regionale.
Infatti, le prescrizioni impugnate si sono limitate a disciplinare profili igienico sanitari e di decoro urbano per esclusive finalità di tutela della sicurezza e della salute dei cittadini in relazione ad una attività che, non implicando trattamenti di natura estetica e non incidendo sul regime di “riserva” che connota l’attività di estetista, rimarrebbe attività liberamente esercitabile anche in mancanza delle previsioni regolamentari impugnate.
Non sussiste dunque, come sostenuto dall’appellante, l’asserito contrasto con l’art. 117 della Costituzione.

VORREI CAPERE MEGLIO.
per le discipline Bio Naturali, regione Lombardia ha emanato la legge regionale n. 2 del 2005 in cui si annovera che è istituito il registro regionale degli operatori in discipline bio-naturali suddiviso in sezioni corrispondenti alle diverse discipline ( biodanza, karate, kinesiologia, riflessologia, shiatsu, tecniche oliste ecc…) e nel testo normativo non c’è nessun riferimento alla necessità di inviare una SCIA e non ci sono sanzioni.
La Legge Regionale n.3/20212 all’art. 4 bis parla di centro massaggi di esclusivo benessere senza macchinari, che è soggetto a SCIA.
Nell’elenco delle discipline bio-naturali non tutte le discipline prevedono dei massaggi, quindi bisogna mettere in relazione le due normative?

Sì. Le discipline bio-naturali che prevedono massaggi rientrano nella casistica dei massaggi di esclusivo benessere senza macchinari.
Il caso che hai postato era relativo a “massaggi olistici”.

TRATTAMENTI OLISTICI.pdf (401,7 KB)
ALLEGO QUESTA RISPOSTA DEL 2019 TROVATA SUL PORTALE

Cerco di sintetizzare, Marco mi può aiutare. La norma regionale lombarda indica il campo applicativo nel “centro massaggi”. Per le discipline del benessere in generale, il paradigma interpretativo è quello che ho fornito nel primo post ed è quello che condivide anche il Consiglio di Stato nella sentenza citata.

Limitatamente al “centro massaggi”, la necessità abilitativa nasce per tenere sotto controllo attività molto dubbie che spuntano da un giorno all’altro nelle città. Come sottolinea il Consiglio di Stato, la Lombardia non ha definito una professione né dei requisiti professionali (non lo avrebbe potuto fare) ma si è limitata a prevedere che la SCIA indichi il rispetto delle norme igienico-sanitarie, edilizie e di tutela della salute sui luoghi di lavoro.

Si potrebbe discutere, poi, su quale sia la definizione ragionevole di “centro massaggi” aperto al pubblico e quindi, su come circoscrivere l’applicabilità della SCIA e delle sanzioni. Ad esempio, vedrei ragionevole presupporre che una SPA che offra, nell’insieme delle sue prestazioni, anche massaggi benessere, sfugga dal concetto di “centro massaggi”.

Quale sia l’oggetto dell’art. 4-bis della L.R. Lombardia n. 3/2012 è specificato al primo comma: «Il centro massaggi di esclusivo benessere è un centro massaggi aperto al pubblico, dotato di postazione di massaggio, senza alcun macchinario estetico, i cui trattamenti non hanno alcuna finalità estetica». Punto.

Che in questo luogo si facciano “massaggi olistici”, “massaggi Tuina”, “massaggi Vattelappesca” o qualunque altro tipo di massaggi che corrispondono a quanto descritto al comma 1 di cui sopra, che differenza fa? Vale comunque quanto disposto dal medesimo art. 4-bis e – di conseguenza – valgono i requisiti prescritti dal R.R. 1/2018.

Generalmente le discipline bionaturali sono liberamente esercitabili (biodanza, bodywork, cinofilia etico strutturale,…) , fatto salvo che tra le attività svolte ci siano “massaggi” che rientrano nella l.r. 3/2012, che disciplina genericamente i centri massaggi di esclusivo benessere.

Il testo originale dell’art. 3 comma 4 della citata legge (abrogato a seguito della sentenza della Corte Costituzionale) prevedeva che “Ogni attività che comporti prestazioni, trattamenti e manipolazioni sulla superficie del corpo umano, ivi compresi i massaggi estetici e rilassanti, finalizzate al benessere fisico, al miglioramento estetico della persona o alla cura del corpo priva di effetti terapeutici, con esclusione delle attività esercitate dagli operatori iscritti al registro di cui all’articolo 2 della legge regionale 1 febbraio 2005, n. 2 (Norme in materia di discipline bio-naturali) è da intendersi attività ai sensi della l. 1/1990 sia che si realizzi con tecniche manuali e corporee sia che si realizzi con l’utilizzo di specifici apparecchi.

L’articolo 4-bis (quello dei centri massaggi) è stato aggiunto dall’art. 6, comma 1, lett. b) della l.r. 14/2016, proprio con lo scopo di disciplinare questa zona “grigia”. Sicuramente sarebbe stata opportuna una modifica anche alla l.r. 2/2005 introducendo esplicito riferimento alla SCIA per le attività di “massaggio”.