Dipende dalla normativa Regionale e dipende dallo strumento urbanistico comunale. E’ impossibile dare un risposta generale. Devi sentire il servizio urbanistica/edilizia comunale.
Ad esempio, in Toscana vige l’art. 99, comma 4-bis della LR 65/2014:
Si ha mutamento della destinazione d’uso quando sia variata l’utilizzazione di una unità immobiliare in modo tale da interessare oltre il 50 per cento della superficie utile dell’unità stessa oppure, comunque, nel caso di variazione di utilizzazione a fini commerciali, quando sia superato il limite della superficie di vendita per esercizi di vicinato […] Resta fermo che le funzioni introdotte nelle porzioni non prevalenti in termini di superficie utile devono essere consentite dagli strumenti urbanistici comunali.
L’ultimo periodo significa che se in quell’area omogenea non è ammessa la destinazione d’uso che si intende svolgere in modo non prevalente (qua entrano in gioco le regole comunali), non è possibile dare corso alla possibilità. Per fare un esempio, se siamo in area esclusivamente agricola non si può prendere un fabbricato e dedicarlo, benché in minima parte, a un uso diverso.