Attività di aggiornamento periodico per estetista

Buongiorno,
vi chiedo se la mancata partecipazione ad attività di aggiornamento periodico indicata al comma 6 della LR Toscana n. 28/2004 e SMI è sanzionabile ai sensi del comma 2 dell’articolo 12 della stessa Legge.
Grazie

A parere mio no. Per una serie di ragioni giuridico-costituzionali, le professioni sono materia a potestà legislativa concorrente mentre la formazione professionale appartiene alla competenza residuale regionale. La legge statale definisce i requisiti tecnico-professionali e i titoli professionali necessari e sufficienti per l’esercizio delle attività professionali (vedi d.lgs. n. 30/2006).

Quindi, diciamo che il requisito professionale, nel caso dell’estetista, è definito dalla legge statale n. 1/90. Le Regioni adottano le varie modalità formative/procedurali aderenti a quell’unico requisito definito dallo Stato. Va da sé che una qualifica ottenuta in una regione sia valida anche in altra regione. La legge 1/90 non prevede la necessità dell’aggiornamento.

La Regione Toscana ha una sua legge ma, relativamente ai requisiti professionali, è, in pratica, un copia/incolla della legge statale n. 1/1990.


Come da sentenza della C .Cost. sulla LR della toscana sulla panificazione, la Regione può anche prevedere dei requisiti aggiuntivi ma tali requisiti non dovrebbero essere necessari. In altre parole, se Tizio non li ha non lo puoi far chiudere. Al più, la mancanza può essere sanzionata in via amm.va. Tuttavia, ai fini del sanzionamento, occorre una esplicita disposizione sanzionatrice (non si possono applicare sanzioni per analogia). La Regione toscana non ha una disposizione del genere.

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