una società in franchising ha presentato presso il nostro Comune una scia di avvio attività come Agenzia di affari ai sensi dell’art. 115 TULPS. L’attività che svolgerà sarà di assistenza domiciliare agli anziani e ai disabili, codice ateco 88.10.00. L’attività comprende l’impiego di personale sanitario e parasanitario. È corretto inquadrarla come agenzia di affari?
No, non è corretto inquadrare l’attività descritta come “Agenzia di affari” ai sensi dell’art. 115 del TULPS (R.D. 773/1931).
La qualificazione proposta dall’impresa presenta profili di illegittimità o errato inquadramento dell’attività, per le motivazioni giuridiche e amministrative riportate di seguito.
1. Per quale motivo l’inquadramento ex art. 115 TULPS è errato
A. In caso di Erogazione Diretta del Servizio (Codice ATECO 88.10.00)
L’Agenzia di Affari (art. 115 TULPS e art. 205 Reg. Esec. TULPS) è un’impresa che esercita attività di intermediazione nell’assunzione o trattazione di affari altrui (es. disbrigo pratiche, agenzie pubblicitarie, agenzie matrimoniali, ecc.) agendo in nome e per conto di terzi.
Se la società eroga direttamente prestazioni di assistenza domiciliare agli anziani e disabili impiegando proprio personale (sanitario o socio-assistenziale), l’attività costituisce erogazione diretta di servizi socio-assistenziali / socio-sanitari.
Non essendoci alcuna intermediazione d’affari, manca il presupposto normativo per l’applicazione dell’art. 115 TULPS.
B. In caso di Intermediazione o Selezione di Personale (Badanti / Infermieri)
Qualora la società (spesso in franchising) sostenesse di operare come “intermediaria” tra la famiglia e i lavoratori/professionisti:
L’attività di intermediazione, ricerca, selezione e somministrazione del lavoro (compreso il lavoro domestico e di cura) è riservata ed espressamente disciplinata dal D.Lgs. 276/2003 (Legge Biagi) e s.m.i.
Tali attività necessitano dell’autorizzazione e dell’iscrizione nell’Albo delle Agenzie per il Lavoro (APL) tenuto dal Ministero del Lavoro / ANPAL.
L’art. 115 TULPS ha natura residuale e non può sostituire i titoli autorizzatori previsti da leggi speciali nazionali per la gestione del lavoro e della manodopera .
2. Il corretto inquadramento normativo dell’attività
Trattandosi di Assistenza Domiciliare ad anziani e disabili con impiego di personale sanitario e parasanitario (ATECO 88.10.00), il regime amministrativo corretto è il seguente:
Disciplina Regionale Socio-Assistenziale e Socio-Sanitaria:
L’assistenza domiciliare ricade sotto la disciplina delle Leggi Regionali di riordino dei servizi sociali e socio-sanitari (in attuazione della L. 328/2000 e del D.Lgs. 502/1992). La normativa regionale stabilisce se l’erogazione di servizi domiciliari privati sia soggetta a:
SCIA / Comunicazione di avvio attività socio-assistenziale al Comune/SUA P;
Autorizzazione al funzionamento / Accreditamento (se previsto dalla Regione per l’erogazione di determinate cure domiciliari).
Profili e Requisiti Sanitari:
Poiché la SCIA cita l’impiego di personale sanitario e parasanitario (es. infermieri, fisioterapisti, OSS):
Occorre verificare la specifica normativa sanitaria regionale per le prestazioni sanitarie / infermieristiche domiciliari erogate da privati.
Il personale sanitario impiegato deve possedere i titoli abilitanti e risultare regolarmente iscritto ai rispettivi Ordini professionali (es. FNOPI, FNOFI).
L’organizzazione aziendale deve rispettare la normativa sulla sicurezza nei luoghi di lavoro (D.Lgs. 81/2008).
3. Azioni operative per il SUAP / Comune
Ai sensi dell’art. 19 della Legge 241/1990 e s.m.i. (entro i termini previsti per il controllo delle SCIA, di norma 60 giorni):
Richiesta di chiarimenti ed eventuale conformazione/divieto di prosecuzione:
Comunicare all’impresa l’impossibilità di proseguire l’attività sulla base dell’art. 115 TULPS, evidenziando il difetto dei presupposti.
Invitare la società a specificare il modello operativo:
Se svolgono erogazione diretta di assistenza: Presentare la corretta segnalazione/istanza prevista dal regolamento e dalla legge regionale di riferimento per i servizi socio-assistenziali e sanitari a domicilio, allegando i titoli di qualifica del personale e l’indicazione del Responsabile del servizio.
Se intendono fare intermediazione di lavoro: Attestare l’avvenuta autorizzazione ministeriale e l’iscrizione all’Albo ANPAL/Ministero del Lavoro ex D.Lgs. 276/2003 (in tal caso l’atto non è di competenza del SUAP comunale).
Buongiorno, mi inserisco nella conversazione in quanto il tema interessa anche il nostro Suape in Sardegna perchè mi sono state chieste informazioni sull’avvio della stessa attività da parte di una fondazione .
Non ho pensato all’agenzia d’affari piuttosto ad un avvio in Conferenza di Servizi con nulla osta dell’Assessorato regionale, trattandosi di struttura socio-assistenziale.
La fondazione dice che attualmente però non avrebbe una sede fisica in quanto in fase di lavori edili e sostiene che trattandosi di interventi domiciliari non sarebbe indispensabile per l’avvio questo requisito.
Anche io in Sardegna. La pratica è stata presentata al SUAPE come avvio di Agenzia di affari con Mod B12. In fase di soccorso istruttorio ho fatto subito presente che il codice Ateco da loror citato 88.10.00 non poteva fare riferimento a un’Agenzia di affari. Grazie al Dott. Chiarelli ho avuto la conferma.