Attività di estetica

Siamo in Toscana. Chiedo cortesemente delucidazioni sull’art.85 del D.P.G.R. 02/10/2007 N.47/R che disciplina il percorso formativo per estetista. Al comma 1 lettera c) si parla anche di “TITOLARE”.
Domande:

  1. Cosa si intende per “titolare”? L’imprenditore che apre un’attività di estetista senza avere il requisito professionale, che è in capo invece ad un responsabile tecnico?
  2. Quindi, un imprenditore può avviare un’attività di estetica senza possedere neanche la qualifica professionale DI BASE? Potrebbe trattarsi ad esempio di un titolare (impresa individuale o società) di una palestra o di un albergo? O anche di un centro estetico vero e proprio?
    Inoltre:
  3. Come procedura SUAP c’è differenza tra un’attività di estetica aperta al pubblico o solo agli alloggiati in un albergo?
  4. La scia di avvio può essere fatta sia dal titolare dell’albergo (nominando un responsabile tecnico con il requisito professionale) sia dall’estetista vera e propria in possesso della requisito professionale?
  5. L’attività di estetica, esercitata presso un albergo, aperta al pubblico deve osservare il periodo di apertura dell’albergo oppure può essere autonoma? Dipende forse dal soggetto che ha prodotto la SCIA (Titolare albergo o estetista direttamente)?
    Grazie…

In generale, un soggetto può avviare l’attività di estetica per non avendo i requisiti professionali (né di base né specialistici). In questo caso si appoggerà a un responsabile tecnico… Potrebbe essere anche un centro estetico vero e proprio. La cosa è fattibile ma tale impresa non potrà qualificarsi come “artigiana”. Per qualificarsi artigiana occorre che sia l’imprenditore individuale stesso o la maggioranza dei soci a svolgere materialmente l’attività (quindi ad avere i requisiti).

Regola generale vuole che l’attività estetica, ovunque sia esercitata, sia sottoposta a SCIA (nella SCIA ci sraà la dichiarazioni su chi ha i requisiti professionali). Unica eccezione è rappresentata dall’art. 18 comma 2-ter della LR 86/2016 (vedi anche la stessa cosa nell’art. 24 e 25).

Proprio la legge 86/2016 è stata modifica nel senso di consentire che le attività estetiche (ma non solo) nelle strutture ricettive siano sempre esercitabili (se voluto) verso il pubblico quindi non solo verso gli alloggiati

La ringrazio, tuttavia ho alcune precisazioni da chiedere:

  1. il comma 2-ter degli artt.18, 24 e 25 non fa riferimento alla prestazione di servizi riguardanti la cura del corpo (attività di estetica) citati invece nel precedente comma 2-bis (che cita espressamente il possesso di requisiti anche professionali), ma alla semplice messa a disposizione di saune, bagni turchi e bagni a vapore, precisando che solo in questo caso non c’è necessità della presenza di estetista e quindi neanche della presentazione di SCIA; quindi, con riferimento al comma 2-bis la SCIA è obbligatoria, che sia rivolta ai soli alloggiati o anche al pubblico?
    Inoltre chiedo ancora se l’attività di estetica, esercitata presso un albergo, aperta anche al pubblico deve osservare il periodo di apertura dell’albergo oppure può essere autonoma? Dipende forse dal soggetto che ha prodotto la SCIA (Titolare albergo o estetista direttamente)?
    La ringrazio ancora…

La LR 86/2016 sancisce che le attività accessorie del benessere sono sempre esercitabili anche verso i non alloggiati. Nel preambolo della legge si trova:

Al fine di ampliare la gamma dei servizi offerti dagli alberghi viene prevista sia la possibilità di esercitare anche al pubblico le attività di somministrazione di alimenti e bevande, di vendita al dettaglio e di centro benessere, nell’osservanza delle rispettive normative di settore, sia la possibilità di vendere direttamente al cliente un servizio turistico non accessorio all’alloggio e al trasporto.

In quanto servizi offerti dall’albergatore, a parere mio, sono sempre servizi accessori all’attività ricettiva. E’ l’albergatore che presenta la SCIA. Il problema è essenzialmente edilizio/urbanistico. La LR 86/2016 dice, in pratica, che è sempre ammesso il centro benessere, la somm.ne e il commercio al pubblico indiscriminato. Questo significa che i locali con destinazione d’uso ricettiva possono essere usati per fini commerciali / artigianali (sempre) in relazione a queste attività. Ciò non n toglie, tuttavia, l’ipotesi in cui il soggetto possa ricavare (questo poteva essere fatto anche prima della legge 86/2016) un spazio commerciale e aprire un’altra qualsivoglia attività commerciale / artigianale a prescindere dalla legge 86/2016. In questo caso sarebbe un’attività del tutto indipendente.

Anche se riguarda la somm.ne, vedi, infatti, l’art. 53 della LR 62/2018 quando indicata l’attività di “alberghi con prestazione”. E’ il caso di cui trattasi. Fosse, invece, un locale congiunto commerciale a sé stante, sarebbe abilitabile ai sensi dell’art. 50 della stessa legge 62/2018.


La deroga dell’art. 18, comma 2-ter, in quanto deroga, va letta in modo tassativo. Come detto prima, occorre SEMPRE (ospiti e non) la SCIA per attività estetica e i requisiti professionali . Unica eccezione è quella indicata dal comma 2-ter

La ringrazio e le chiedo scusa ma subentra un altro dubbio…
Se il titolare dell’albergo (o anche altro soggetto terzo) volesse aprire un’ulteriore attività in uno spazio della struttura da destinare a questo scopo, sia che si tratti di attività di estetica che di somministrazione o vendita, deve ovviamente fare SCIA ex novo, ma deve essere cambiata la destinazione d’uso di quella porzione della struttura? Cioè deve avere una conformità edilizia diversa da quella relativa all’albergo?
Nel caso nostro specifico un albergo vorrebbe aprire un centro di estetica aperto al pubblico da tenere aperto anche oltre il periodo di apertura dell’albergo stesso: in pratica cosa deve fare?
La ringrazio…