Siamo in Toscana. Chiedo cortesemente delucidazioni sull’art.85 del D.P.G.R. 02/10/2007 N.47/R che disciplina il percorso formativo per estetista. Al comma 1 lettera c) si parla anche di “TITOLARE”.
Domande:
- Cosa si intende per “titolare”? L’imprenditore che apre un’attività di estetista senza avere il requisito professionale, che è in capo invece ad un responsabile tecnico?
- Quindi, un imprenditore può avviare un’attività di estetica senza possedere neanche la qualifica professionale DI BASE? Potrebbe trattarsi ad esempio di un titolare (impresa individuale o società) di una palestra o di un albergo? O anche di un centro estetico vero e proprio?
Inoltre: - Come procedura SUAP c’è differenza tra un’attività di estetica aperta al pubblico o solo agli alloggiati in un albergo?
- La scia di avvio può essere fatta sia dal titolare dell’albergo (nominando un responsabile tecnico con il requisito professionale) sia dall’estetista vera e propria in possesso della requisito professionale?
- L’attività di estetica, esercitata presso un albergo, aperta al pubblico deve osservare il periodo di apertura dell’albergo oppure può essere autonoma? Dipende forse dal soggetto che ha prodotto la SCIA (Titolare albergo o estetista direttamente)?
Grazie…