Attività di karaoke in pubblico esercizio

Buongiorno, un pubblico esercizio di somministrazione (nello specifico trattoria) chiede se possa esercitare l’attività di Karaoke, in modo solo accessorio e complementare rispetto alla attività principale. Non verrà utilizzato un locale appositamente dedicato a tale attività e la capienza è inferiore alle 100 persone (circa 70).
Il Dm 19.08.1996 mi pare che dica che in queste condizioni è “attività libera”. Il titolare del pubblico esercizio vorrebbe comunque presentare una scia tramite il suap telematico indicando le date fino al 31.12.2026 ed allegando la relazione fonometica.
Secondo voi è giusta la mia deduzione di “attività libera” non rientrante del DM 19.08.1996?
E’ corretto che faccia tale Scia oppure non deve fare nulla? magari una comunicazione al protocollo dell’ente con allegata la relazione fonometrica?
Grazie mille

Il DM 19/8/1996 non dice - né potrebbe dire - che il “karaoke” è un’attività LIBERA.
Dice che "sono esclusi dall’applicazione del presente decreto:
(…)
d) i pubblici esercizi in cui è collocato l’apparecchio musicale «karaoke» o simile, a condizione che non sia installato in sale appositamente allestite e rese idonee all’espletamento delle esibizioni canore ed all’accoglimento prolungato degli avventori, e la sala abbia capienza non superiore a 100 persone;" (vedi art. 1, comma 2)

Per il resto, cioè per quanto riguarda gli artt. 68 e 80 del TULPS , valgono le solite condizioni che consentono di escludere questi piccoli trattenimenti musicali dalla realizzazione di un “pubblico spettacolo” vero e proprio, che sono state indicate dalla diversa giurisprudenza formatasi negli anni e di cui abbiamo parlato a lungo qui sul forum: ingresso libero e gratuito, niente maggiorazione sulle consumazioni, niente spazi allestiti con piste da ballo e sedie disposte a platea, attività di trattenimento solo complementare a quella prevalente di somministrazione, ecc.

Alcuni Comuni hanno comunque mantenuto la necessità di una comunicazione o di SCIA sulla base di un proprio regolamento, ma questo dipende dalle norme locali.

In ogni caso, per le mutate condizioni della diffusione di musica, è sicuramente è fatto obbligo di predisporre adeguata documentazione di previsione di impatto acustico, come prescrive l’art. 4 del DPR 227/2011. Nel caso di emissioni sonore poco significative, alcune regioni hanno previsto forme di semplificazione della documentazione da presentare.

Grazie mille Marco. Farò fare la SCIA con relazione. Ti ringrazio