Attività di lavanderia

Buongiorno,
al Suap é pervenuta Scia per attività di lavanderia nella quale si dichiara che l’attività impiega lavatrici ad acqua analoghe a quelle di uso domestico che effettivamente trattino meno di 100kg di biancheria al giorno, e pertanto rientra tra le attività i cui scarichi sono assimilabili a scarichi domestici ai sensi dell’allegato A del Regolamento Regione Campania del 24 settembre 2013 n. 6;
A seguito di istruttoria della detta Scia, il Suap ha inoltrato richiesta di conformazione ai sensi art. 19 comma 3 L 241/90 richiedendo, nel termine di 30gg, tra la documentazione mancante, Istanza per il rilascio dell’Attestazione di Acque Reflue Assimilate alle Acque Reflue Domestiche di cui all’allegato A del Regolamento Regionale 24 settembre 2013 n. 6, da inoltrare all’ente di competenza per il rilascio del provvedimento.
Contestualmente, il Comando Polizia Locale, a seguito di sopralluogo, elevava Comunicazione di reato ai sensi dell’art. 357 C.P.P. per i reati di cui agli artt 137 c. 1 a carico della ditta intestataria di SCIA, contestando un illecito per mancanza del decreto di assimilazione alle acque domestiche .
per quanto sopra detto, la mia domanda é : la ditta può esercitare in assenza di detta Attestazione? ed inoltre,in sede di controllo, la ditta é soggetta a sanzione penale e/o amministrativa?
ancora un altra domanda:per l’esercizio di detta attività, Il Suap può acquisire solo istanza di assimilazione da inoltrare all’ente competente per il rilascio, oppure, lo stesso, é tenuto ad acquisire il provvedimento rilasciato dall’Ente, per rendere la pratica regolare?
Mi scuso per la lungaggine del quesito e in attesa di riscontro ringrazio anticipatamente.

Annamaria Sangestesto in grassetto

Non comprendo bene. Se si tratta di lavanderia con meno di 100 kg, allora rientra nella tabella A del Reg. reg. 24/09/2013, n. 6 che poi è il copia-incolla (o quasi) della tabella in allegato al DPR 227/2011.

In quanto tale, l’attività non è sottoposta a procedure di attestazione: sono acque domestiche ex lege: sono sempre ammesse, liberamente, in pubblica fognatura. Fossero fuori fognatura, sarebbero sempre domestiche ma occorrerebbe l’autorizzazione ai sensi della normativa statale/regionale.

Le procedure sono previste per le attività di cui alla tabella B.

In ogni caso, anche ammettendo la necessità di un’autorizzazione ambientale, la SCIA di lavanderia potrebbe essere considerata valida ma l’esercizio effettivo non praticabile per la mancanza di altro provvedimento necessario all’esercizio. Un po’ come potrebbe avvenire per una SCIA edilizia presentata contestualmente alla domanda di autorizzazione paesaggistica.

In ogni caso, applicare l’art. 137 per un’attività assimilata ex lege lo vedo improprio. Semmai, applicherei l’art. 133

Si tratta di lavanderia con meno di 100kg … una piccola lavanderia e comunque i vigili hanno contestato anche l operato del Suap che, secondo loro, in mancanza di attestato di assimilazione alle acque reflue rilasciato dall’Ente Idrico Campano, avrebbe dovuto rendere la pratica irricevibile .