Attività di Make up a domicilio e legge 1/90

Riguardo all’argomento chiedo un chiarimento in merito all’attività di make-up artist, svolta su chiamata presso il domicilio dei clienti o presso strutture ricettive (es. hotel).

In particolare, chiedo se tale attività possa essere esercitata come libera professione e se sia necessaria la qualifica professionale di estetista ai sensi della Legge 1/1990.

Ringrazio anticipatamente per il riscontro.

Make-up a Domicilio e Legge 1/90: Cosa Devi Sapere

CONTENUTO

L’attività di make-up a domicilio è una forma di prestazione di bellezza e benessere che rientra sotto la regolamentazione della Legge 1/90. Questa legge, che disciplina le professioni estetiche, stabilisce le norme per gli operatori del settore, specificando che non è necessaria una laurea in odontoiatria o medicina, ma è obbligatoria un’abilitazione professionale. Questa abilitazione può essere ottenuta attraverso un corso di qualifica triennale presso scuole accreditate, come previsto dal Decreto Ministeriale 14/01/1991.

Per avviare un’attività di make-up a domicilio, è fondamentale seguire alcune procedure burocratiche. In primo luogo, è necessario presentare una SCIA (Segnalazione Certificata di Inizio Attività) al SUAP (Sportello Unico per le Attività Produttive) del comune di residenza. Inoltre, è obbligatoria un’assicurazione di responsabilità civile (RC) e il rispetto delle normative igieniche riguardanti le attrezzature, come stabilito dal Regolamento CE 1223/2009 sui cosmetici.

È importante notare che l’attività di make-up a domicilio non può includere pratiche invasive, come iniezioni o trattamenti medici. Se l’attività viene svolta in modo abituale, è necessario aprire una partita IVA, e si può optare per il regime dei minimi o forfettari. Le sanzioni per chi esercita abusivamente l’attività possono variare da 1.500 a 15.000 euro, come previsto dall’articolo 13 della Legge 1/90.

CONCLUSIONI

In sintesi, l’attività di make-up a domicilio è regolata da normative specifiche che garantiscono la professionalità e la sicurezza del servizio offerto. È essenziale per chi desidera intraprendere questa carriera informarsi e rispettare le leggi vigenti per evitare sanzioni e garantire un servizio di qualità ai propri clienti.

IMPLICAZIONI PER IL DIPENDENTE PUBBLICO / CONCORSISTA

Per i dipendenti pubblici e i concorsisti, comprendere la Legge 1/90 e le normative correlate è cruciale, non solo per chi desidera avviare un’attività nel settore estetico, ma anche per chi lavora in ambiti legati alla regolamentazione e al controllo delle professioni. La conoscenza di queste norme può rivelarsi utile in contesti di gestione e supervisione delle attività economiche locali.

PAROLE CHIAVE

Make-up a domicilio, Legge 1/90, abilitazione professionale, SCIA, SUAP, responsabilità civile, Regolamento CE 1223/2009, partita IVA, sanzioni.

ELENCO RIFERIMENTI NORMATIVI

  • Legge 1/90: Norme per la disciplina delle attività di estetica.
  • Decreto Ministeriale 14/01/1991: Regolamento per l’abilitazione professionale degli estetisti.
  • Regolamento CE 1223/2009: Normativa sui prodotti cosmetici.
  • Articolo 13 Legge 1/90: Sanzioni per esercizio abusivo dell’attività.

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La questione del confine tra l’attività di Make-up Artist (MUA) e quella di estetista è un tema complesso in Italia, spesso al centro di dibattiti normativi.

Ecco un chiarimento dettagliato basato sulla normativa vigente (Legge 1/1990) e sugli orientamenti amministrativi.

1. La Qualifica Professionale: È necessaria?

Secondo la Legge 4 gennaio 1990, n. 1, l’attività di estetista comprende tutti i trattamenti eseguiti sulla superficie del corpo umano il cui scopo esclusivo o prevalente sia quello di mantenerlo in buone condizioni, di migliorarne e proteggerne l’aspetto estetico, modificandolo attraverso l’eliminazione degli inestetismi.

Il punto cruciale

L’Articolo 1, comma 1, specifica che tale attività si attua attraverso l’applicazione di prodotti cosmetici e con l’uso di apparecchi elettromeccanici per uso estetico. Il trucco (make-up) è esplicitamente considerato parte dell’attività di estetica.

Di conseguenza:

  • Trucco “Beauty” / Cerimonia: Se l’attività è rivolta a privati (es. spose, trucco da sera, eventi) ed è finalizzata al miglioramento estetico della persona, la legge italiana la inquadra nell’attività di estetica. Pertanto, è richiesta la qualifica professionale di estetista e il relativo percorso formativo abilitante.
  • Trucco “Artistico” o “Cine-teatrale”: Esiste una deroga de facto (e talvolta normativa a livello regionale) per chi opera esclusivamente nel settore dello spettacolo (cinema, TV, teatro, sfilate di moda, shooting fotografici). In questi contesti, l’attività è considerata “artistica” e spesso non soggetta alla Legge 1/1990. Tuttavia, non appena il servizio viene offerto al consumatore finale (il privato cittadino), scatta l’obbligo della qualifica.

2. Esercizio come Libera Professione

L’attività di Make-up Artist può certamente essere esercitata come libera professione (con Partita IVA), ma con alcune importanti distinzioni di inquadramento:

  • Inquadramento Artigiano: Se possiedi la qualifica di estetista e svolgi l’attività manualmente, devi iscriverti all’Albo delle Imprese Artigiane presso la Camera di Commercio.
  • Consulente di Immagine (Senza Qualifica): Alcuni operano senza qualifica utilizzando codici ATECO generici legati alla “consulenza professionale”. Tuttavia, attenzione: se il “consulente” tocca fisicamente il cliente per applicare prodotti, sta commettendo, tecnicamente, un esercizio abusivo della professione di estetista in assenza di titolo.

3. Attività a Domicilio o presso Strutture Ricettive

La prestazione di servizi estetici (incluso il trucco) al domicilio del cliente o in hotel presenta ulteriori vincoli normativi e igienico-sanitari:

Il Regolamento Comunale

L’attività di estetista è regolata dai singoli Comuni. La maggior parte dei regolamenti comunali:

  1. Vieta l’attività in forma itinerante: Generalmente, l’attività deve avere una “sede fissa” (un centro estetico autorizzato).
  2. Deroghe per eventi particolari: È solitamente tollerata (o specificamente regolamentata) la prestazione a domicilio per casi eccezionali come matrimoni o persone impossibilitate a muoversi.
  3. Strutture ricettive: Negli hotel, se non è presente un’area benessere (SPA) autorizzata, il professionista può intervenire solo se la prestazione è occasionale e legata a un evento specifico del cliente soggiornante.

[!WARNING]

Rischio Sanzioni: Operare in assenza di qualifica professionale o in violazione dei regolamenti comunali sull’igiene può comportare sanzioni amministrative pecuniarie molto elevate e la sospensione dell’attività.

Sintesi dei requisiti

Situazione Qualifica Estetista Necessaria? Note
Trucco Sposa/Privati Rientra pienamente nella Legge 1/1990.
Trucco Moda/Cinema/TV NO (Generalmente) Considerata prestazione d’opera artistica.
Consulenza di Immagine NO Solo se non c’è applicazione fisica di prodotti.
Attività in Hotel Soggetta anche ai regolamenti locali di igiene.

Consiglio Pratico

Se intendi intraprendere questa carriera seriamente per il mercato dei privati (Wedding & Event), il percorso più sicuro è ottenere la qualifica triennale di estetista. Se invece punti esclusivamente al settore della moda e dello spettacolo, potresti operare come libero professionista “artistico”, sapendo però che non potrai legalmente accettare clienti privati per il trucco da cerimonia.