Attività di massofisioterapista

Buongiorno, sono dipendente del Suap di un Comune della provincia di Napoli. Al Suap è pervenuta una Scia per l’esercizio dell’attività di massofisioterapista, il cui titolare risulta iscritto all’Agenzia delle Entrate per attività di Fisioterapia (869021); il titolo professionale trasmesso (diploma triennale di Massaggiatore Massofisioterapista), conseguito in base alla legge 403/71 nell’anno 2009, secondo l’ordinamento italiano, non risulta equipollente con il diploma universitario di Fisioterapista, in quanto conseguito dopo la data del 17 marzo 1999, pertanto si è provveduto a rendere la pratica irricevile per mancanza del requisito professionale.
Da varie consultazione effettuate sul web,ho rilevato una Mozione del Gruppo consiliare della Regione Toscana prot. n. 3152/2181 dell 13.03.2023 in merito alla professione di Massofisioterapia, che allego per pronta lettura.
per quanto sopra espresso volevo sapere se c’e stato un prosieguo in merito, al fine di in regolarizzare tale attività.
grzie per la risposta

Ammetto che non conosco nel dettaglio la normativa della regione Campania ma vedo che ai sensi DECRETO N. 107 DEL 20/12/2019, sono soggette a SCIA oppure ad Autorizzazione le attività mediche più o meno invasive. Sono libere quelle mediche non invasive.
Le professioni non mediche ma genericamente sanitarie come, appunto, il massofisioterapista, sono libere per definizione. Detto questo, ripeto che potrebbe sfuggirmi qualcosa a livello di normativa regionale.
Nel tuo caso, anche volendo imporre la SCIA, non vedo come le indicazioni fiscali rese all’agenzia delle entrate possano influire sulla SCIA. La PA competente sulla SCIA verifica se Tizio ha il requisito valido per dichiararsi massofisioterapista. Il fatto che sia equiparabile o meno al fisioterapista non è influente