Attività di parrucchiere su suolo pubblico

Una parrucchiera del nostro paese ha chiesto informazioni sulla fattibilità di poter esercitare la propria attività in un parco pubblico di fronte al negozio. Spiego meglio: lei vorrebbe, per il periodo estivo, ricevere le clienti un giorno a settimana (il sabato pomeriggio) in una porzione del parco comunale frontestante il suo negozio e dopo concludere questi pomeriggi con uno shooting fotografico e magari un aperitivo offerto. La L.R. Toscana prevede che l’attività possa essere svolta esclusivamente in locali appositi (art. 4 c 1); al comma 2 vieta lo svolgimento in forma ambulante o di posteggio e al comma 4 però la Legge continua con “è fatta salva la possibilità di esercitare l’attività di acconciatore…in altri luoghi per i quali siano stipulate convenzioni con i relativi soggetti pubblici”. Detto che la questione verrà valutata congiuntamente con la ASL, sarebbe possibile accogliere la richiesta se dal lato igienico-sanitario non ci fossero problemi?

Il divieto è esplicito che nella normativa statale (legge 174/2005):
Rt. 2, comma 4. Non è ammesso lo svolgimento dell’attività di acconciatore in forma ambulante o di posteggio.

La norma regionale non deroga tale divieto. Quando afferma:
*È fatta salva la possibilità di esercitare l’attività di acconciatore nei luoghi di cura o di riabilitazione, di detenzione e nelle caserme o in altri luoghi per i quali siano stipulate convenzioni con i relativi soggetti pubblici *, si riferisce a ipotesi diverse da quelle su suolo pubblico.

Chiaramente, se su suolo pubblico è installato un chiosco che assume valenza di fabbricato sede di attivitò, allora è un altro discorso

Grazie mille sig. Maccantelli