Una parrucchiera del nostro paese ha chiesto informazioni sulla fattibilità di poter esercitare la propria attività in un parco pubblico di fronte al negozio. Spiego meglio: lei vorrebbe, per il periodo estivo, ricevere le clienti un giorno a settimana (il sabato pomeriggio) in una porzione del parco comunale frontestante il suo negozio e dopo concludere questi pomeriggi con uno shooting fotografico e magari un aperitivo offerto. La L.R. Toscana prevede che l’attività possa essere svolta esclusivamente in locali appositi (art. 4 c 1); al comma 2 vieta lo svolgimento in forma ambulante o di posteggio e al comma 4 però la Legge continua con “è fatta salva la possibilità di esercitare l’attività di acconciatore…in altri luoghi per i quali siano stipulate convenzioni con i relativi soggetti pubblici”. Detto che la questione verrà valutata congiuntamente con la ASL, sarebbe possibile accogliere la richiesta se dal lato igienico-sanitario non ci fossero problemi?
Il divieto è esplicito che nella normativa statale (legge 174/2005):
Rt. 2, comma 4. Non è ammesso lo svolgimento dell’attività di acconciatore in forma ambulante o di posteggio.
La norma regionale non deroga tale divieto. Quando afferma:
*È fatta salva la possibilità di esercitare l’attività di acconciatore nei luoghi di cura o di riabilitazione, di detenzione e nelle caserme o in altri luoghi per i quali siano stipulate convenzioni con i relativi soggetti pubblici *, si riferisce a ipotesi diverse da quelle su suolo pubblico.
Chiaramente, se su suolo pubblico è installato un chiosco che assume valenza di fabbricato sede di attivitò, allora è un altro discorso
Grazie mille sig. Maccantelli