L’adempimento che citi è la famosa comunicazione di industria insalubre ai sensi del combinato disposto dell’art. 216 del RD n. 1265/1934 e del DM 05/09/1994.
La comunicazione, oggi come oggi, ha poco senso ma è un adempimento ancora in vigore. Serviva (e serve) affinché le PA competenti, il comune in primis, possa verificare la compatibilità urbanistica. Alla fine, si tratta di quello anche se il sindaco ha sempre il potere di intervento. Oggi, tutto è contemperato con le eventuali abilitazioni di carattere ambientale (AUA ecc.). A meno di norme regionali particolari, interessa il Comune e l’azienda sanitaria.
Vedi qua per iniziare ad approfondire: https://lexambiente.it/materie/ambiente-in-genere/68-consiglio-di-stato68/16610-ambiente-in-genere-industrie-insalubri-2.html
Si tratta di mera comunicazione. Non sono previsti allegati tecnici obbligatori né, tantomeno, gli contratti sulla disponibilità aziendale o del fabbricato.
Detto questo, i comuni le AS, negli anni, sono adoperate in variegati modelli comunicativi inserendo la necessità di molti allegati. In punta di diritto, dieri che ai sensi del d.lgs. n. 126/2016, o hai previsto gli allegati in una norma indicando il tutto sul sito comunale oppure non puoi chiederli.