Attività di produzione cinematografica di video e programi televisivi

attività di produzione cinematografica di video e programi televisivi sono previsti adempimenti amministrativi?

TULPS - Art. 75-bis

Chiunque intenda esercitare, a fini di lucro, attività di produzione, di duplicazione, di riproduzione, di vendita, di noleggio o di cessione a qualsiasi titolo di nastri, dischi, videocassette, musicassette o altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere cinematografiche o audiovisive o sequenze di immagini in movimento, ovvero intenda detenere tali oggetti ai fini dello svolgimento delle attività anzidette, deve darne preventivo avviso al questore che ne rilascia ricevuta, attestando l’eseguita iscrizione in apposito registro.

Qua trovi un esempio di pagina informativa e anche il modello: Comunicazione preventiva per lo svolgimento di attività concernenti prodotti audiovisivi

Scusate, ma non capisco se in base all’art. 75 bis l’elenco delle attività che richiedono la comunicazione alla questura (produzione, duplicazione, riproduzione, vendita, noleggio o cessione) debba essere tutto inteso con riferimento ai supporti materiali (nastri, dischi, videocassette…). Se così fosse la produzione di opere cinematografiche sarebbe cosa diversa e non necessiterebbe della comunicazione alla questura. Mi riferisco anche ad un vecchio forum del 6 aprile 2018 dove una risposta dello staff di omniavis dice:
<< NO, per inserire il codice ateco 59.11 NON è condizione indispensabile la preventiva comunicazione … lo puoi fare come mera variazione camerale.
Poiche l’art. 75 bis però prevede la comunicazione anche per la sola PRODUZIONE, se nella tua attività oltre che le riprese realizzi cd, dichi, dvd ecc… CONSIGLIAMO di fare comunuque la comunicazione citata*>>
Come a dire: se oltre all’opera cinematografica realizzi CD, dischi, dvd, allora sei tenuto, altrimenti no.
Per completezza però segnalo che il sito <<ateco.infocamere.it>> inserendo il codice 59.11.00 indica la necessita di una comunicazione alla questura
Ogni chiarimento è ben accetto. Grazie

per me vale tutto. L’art. 75-bis aggiunge: “o altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere cinematografiche o audiovisive o sequenze di immagini in movimento”.
In sintesi, se per fini di lucro produci o cedi video allora entri nel campo applicativo. DIciamo che è tutto consequenziale. Se Tizio fa una ripresa video per fini di lucro è logico che vorrà venderla. Per venderla usare un supporto (oggi anche Youtube)