Buongiorno,
l’art. 38 del D.L. n. 223 del 2006, convertito con modificazioni ed integrazioni dalla L. n. 248/2006, regolamenta l’attività di raccolta scommesse ippiche al comma 4.
Alla luce di tale normativa e stante alcune richieste pervenute, si chiede se può essere confermato l’orientamento secondo il quale la licenza di scommesse sportive ai sensi dell’art. 38 comma 2 possa essere richiesta in sostituzione della già rilasciata licenza di raccolta scommesse ippiche ai sensi dell’art. 38 comma 4, sempre negli stessi locali, senza dover procedere con ulteriori istruttorie di verifica.
In parole povere, anni fa è stata rilasciata una licenza di raccolta scommesse ippiche e ora, negli stessi locali e dalla stessa persona, viene richiesto di poter esercitare la licenza di raccolta scommesse sportive in sostituzione della precedente. Si deve effettuare una nuova istruttoria con conseguente rilascio di nuova licenza? oppure si rilascia la licenza in sostituzione della precedente senza ulteriori verifiche?
Ringrazio anticipatamente
Prima di entrare nel merito, la licenza è di compeatenza della Questura in quanto attività di scommessa, quindi art. 88 TULPS.
Vedi anche questa circolare:
Grazie mille dell’informazione, sono consapevole che la competenza e della Questura ma avrei piacere di avere un suo autorevole parere. grazie in anticipo