Attività di supporto alla riscossione: le novità per l'iscrizione 'separata' all'Albo dei soggetti abilitati

Analisi delle modalità di iscrizione in sezione separata all’albo dei soggetti abilitati alle attività di accertamento e di riscossione dei tributi e delle altre entrate per i soggetti che svolgono funzioni e attività di supporto propedeutiche all’accertamento e alla riscossione delle entrate

Nella G.U. n. 174 del 27 luglio 2022, è stato pubblicato il Decreto del Ministero dell’economia e delle finanze 13 aprile 2022, n. 101 contenente il regolamento relativo alla definizione dei criteri di iscrizione obbligatoria in sezione separata dell’albo dei soggetti abilitati ad effettuare attività di accertamento e di riscossione dei tributi e delle altre entrate delle province e dei comuni, per i soggetti che svolgono esclusivamente le funzioni e le attività di supporto propedeutiche all’accertamento e alla riscossione delle entrate degli enti locali e delle società da essi partecipate. Il decreto entrerà in vigore il giorno 11 agosto 2022.

Nell’albo sono iscritti:

a) le società di capitale aventi per oggetto la gestione delle attività di liquidazione e di accertamento dei tributi e quelle di riscossione dei tributi e di altre entrate degli enti locali, nonché le società di capitale che svolgono esclusivamente le funzioni e le attività di supporto propedeutiche all’accertamento e alla riscossione delle entrate degli enti locali e delle società da essi partecipate:

  1. i cui soci non esercitano il controllo ai sensi dell’articolo 2359, commi primo e secondo del codice civile, nei confronti di altri soggetti iscritti nell’albo;
  2. i cui soci non effettuano l’attività di commercializzazione della pubblicità;
  3. che non siano controllate da società che svolgono l’attività di cui al n. 2);

b) le società di cui all’articolo 52, comma 5, lettera b), numero 4), del decreto legislativo n. 446 del 1997.

La domanda per l’iscrizione nell’albo, istituito Presso il Ministero dell’economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, Direzione legislazione tributaria e federalismo fiscale, deve essere presentata alla Direzione legislazione tributaria e federalismo fiscale del Ministero dell’economia e delle finanze dal legale rappresentante, e deve essere corredata dell’attestazione dell’avvenuto pagamento della tassa di concessione governativa per l’anno in corso e di tutti i documenti richiesti per comprovare il possesso dei prescritti requisiti tecnici, finanziari, di onorabilità e professionalità, nonché l’assenza delle cause di incompatibilità. Deve inoltre, essere corredata da una dichiarazione notarile ovvero del collegio dei revisori che attesta la sussistenza del capitale sociale e il suo intero versamento in denaro o tramite polizza assicurativa o fideiussione bancaria.

Rigidi i requisiti tecnici, infatti le società interessate devono dimostrare, ai sensi dell’art. 7 del decreto:

  1. il possesso di idoneo apparato organizzativo funzionale allo svolgimento dei servizi affidati, nonché la presenza delle necessarie figure professionali;
  2. la disponibilità di idonei sistemi informativi le cui caratteristiche tecniche consentano la necessaria interoperabilità tra il sistema operativo della società e quelli degli enti locali in gestione, con obbligo di fornitura a questi ultimi delle necessarie abilitazioni al fine di garantire l’interscambio continuo di informazioni e l’accesso alla banca dati relativa alla gestione delle attività affidate con possibilità di estrarne copie.

Vengono dettagliate anche le cause di incompatibilità. Non possono essere legali rappresentanti, amministratori, sindaci, dipendenti muniti di rappresentanza, procuratori generali o speciali, soci di società iscritte nell’albo:

  1. i membri del Parlamento e del Governo;
  2. i presidenti, i sindaci, i consiglieri e gli assessori degli enti locali affidanti, nonché i membri degli organi di controllo sugli atti degli enti locali, limitatamente all’ambito territoriale in cui esercitano il loro mandato;
  3. i ministri di culto;
  4. l coniuge ed i parenti entro il primo grado dei soggetti di cui alle lettere a), b) e c);
  5. i pubblici dipendenti, salvo che ricorra l’autorizzazione prevista dall’articolo 53 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

L’iscrizione nell’albo è subordinata al riconoscimento da parte della Commissione nei confronti degli organi societari e dei soci delle società dei prescritti requisiti di onorabilità e professionalità e dell’assenza di cause di incompatibilità, nonché, nei confronti delle società, dell’idoneità finanziaria, tecnica e organizzativa alla gestione delle attività di liquidazione e di accertamento dei tributi e di quelle di riscossione dei tributi e di altre entrate degli enti locali.

Per la partecipazione alle gare per l’affidamento dei servizi di liquidazione e di accertamento dei tributi e quelli di riscossione dei tributi e delle altre entrate degli enti locali e delle attività di supporto di cui all’articolo 1, comma 2, l’iscrizione nell’albo è attestata con autocertificazione ai sensi dell’articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000. L’eventuale inesistenza dei requisiti attestati comporta, oltre a quanto previsto dall’articolo 76 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000, anche la cancellazione dall’albo e la decadenza dalle gestioni.