Attivita' di vendita presso evento in pubblico esercizio

Buongiorno a tutta la community.
Regione Piemonte.
Un bar ristorante intende organizzare un mercato/esposizione, con ingresso gratuito, presso il proprio pubblico esercizio (area privata, dunque) con la presenza di rivenditori grossisti di vinili e cd musicali.
Nel corso dell’evento, il pubblico potrà acquistare i vinili e i cd direttamente dai rivenditori, che come detto tuttavia sono degli importatori e grossisti.

A parere dello scrivente, dunque, non trattandosi di soggetti già dotati di scia/autorizzazione al commercio al dettaglio, anche la via del commercio al dettaglio al domicilio del consumatore risulta preclusa dato che:

  • il dlgs 222/2016 dispone che la SCIA per vendita al domicilio del consumatore sia esclusa per i soggetti già dotati di autorizzazione per il commercio al dettaglio (sono grossisti);
  • non pare percorribile la presentazione di SCIA temporanea commercio in forme speciali (non credo sia configurabile per il singolo evento) né rilevo alcuna disposizione specifica nella normativa regionale piemontese (presente invece per eventi/fiere/manifestazioni in altre regioni - credo Lombardia, Toscana ecc).

Chiedo un conforto o differente valutazione agli esperti.

Grazie infinite della preziosa collaborazione

Sono ipotesi molto al limite.

Part dal riferimento al d.lgs. n. 222/2016 che non comprendo. Il d.lgs. n. 222/2016 afferma, per il caso di specie e per altri, come la vendita tramite internet, che la SCIA per avvio attività non è necessaria quando la specifica attività è accessoria ad altra “tipologia di vendita”. Ad esempio, quando una bottega già attiva in sede fissa si mette a vendere su Internet in modo accessorio: non occorre altra SCIA. Quindi, quando non accessoria ad altra attività, la vendita presso il domicilio è sottoposta SCIA. Quindi, se la strada giusta fosse quella di attivare la vendita al domicilio, perché un soggetto non potrebbe presentare la relativa SCIA?

Anche se la normativa regionale non prevede la specificità del commercio temporaneo in sede fissa in occasione di eventi (come per la somm.ne), un soggetto ha sempre la possibilità di avviare un normale esercizio (presenta SCIA) e comunicare la cessazione anche il giorno dopo o “n” giorni dopo: nessuna legge lo vieta. Quindi, se fosse questa la strada, perché no?

Anche se è un’ipotesi che lascia qualche dubbio, il mio modo di vedere mi porta domandarmi: perché vietarla? Quale interesse pubblico risulterebbe violato?

La destinazione d’uso è ok. Già la somm.ne prevedere il “commerciale”. Da un punto di vista civilistico occorrerebbe che i soggetti trovassero una soluzione ma questi sono aspetti che riguardano il SUAP fino a un certo punto. Alla fine, si tratta di una delle possibili ipotesi di esercizio congiunto, un po’ come nel caso dell’affitto di poltrona. Perché no?

Su questo punto ti confondi, perché il commercio all’ingrosso è cosa differente dal commercio al dettaglio (che è soggetto a specifica normativa).

E’ vero che la LR Lombardia prevede anche le manifestazioni temporanee di vendita su area privata, ma dispone l’assimilazione normativa di tali attività a quelle svolte al dettaglio in sede fissa e impone la garanzia della conformità urbanistica delle aree utilizzate nonché, se prevista dalla normativa vigente, la conformità edilizia degli edifici. In altre parole: chi intende esercitare temporaneamente è comunque soggetto alla medesima SCIA e ai medesimi requisiti del commercio in sede fissa.
Non è richiesta la conformità urbanistica se le attività occasionali di vendita fossero svolte, in via accessoria, da soggetti senza fine di lucro.

Quindi, se il tuo caso si proponesse in Lombardia, direi anch’io che che i vari soggetti interessati alla vendita di cd e vinili (non importa se sono grossisti o altro) devono presentare una SCIA per commercio di vicinato.

Mi chiedevo se potevano esserci incombenze a carico del titolare del pubblico esercizio che “ospiterebbe” la manifestazione, ma al momento - a parte l’eventuale modifica del piano d’impatto acustico se venisse diffusa musica in modalità e/o volume differenti da quanto già previsto - non mi viene in mente altro…

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Ciao Marco e grazie del contributo; in realtà non conosco la norma regionale lombarda, e pertanto la mia era una mera supposizione, e ti ringrazio della precisazione

Buongiorno Mario,
comprendo il tuo autorevole commento, ma resto perplesso sulla sua “attualità” in un contesto reale.
Se è pur vero che nessuno vieta a Tizio di presentare scia di vendita al domicilio (presso il SUAP ove ha sede legale oppure dove intende avviare l’attività), ammettendo che la presentasse da me, io la girerei al Registro imprese come comunicazione DPR 160/2010 art. 4 comma 8.
Questi però sono grossisti che pensano di poter vendere occasionalmente in “manifestazione” privata, non hanno alcuna intenzione di presentare una scia in tal senso, a mio giudizio. Mi domandavo, quindi, se sussistesse una deroga alle manifestazioni occasionali in senso nazionale, dato che la norma regionale piemontese non ha disciplinato un procedimento in tal senso, mentre ha disciplinato l’attività di vendita da parte di operatori non commerciali (hobbisti) e le somministrazioni temporanee o il commercio temporaneo su aree pubbliche

Anche io ho delle perplessità. Grossista, artigiano o altro, un soggetto può sempre presentare una SCIA per vicinato o per vendita al domicilio. È chiaro che presentando la SCIA danno il via all’iter che porta alla costituzione di un ramo d’azienda commerciale al dettaglio con relativo aggiornamento in CCIAA ecc.

Credo anche io che i soggetti non siano propensi nel farlo. Quello che dicevo era che se lo facessero, la situazione potrebbe stare in piedi. Sulla vendita al domicilio ho qualche dubbio ma sul vicinato ne ho meno.


In generale, una soluzione sarebbe quella della vendita in occasione di manifestazioni fieristiche (amessa in quanto tale) di cui, per il Piemonte, alla LR 31/2008. Tuttavia, per il caso di specie, non vedo come l’evento possa assurgere alla qualifica di manifestazione fieristica

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