Attività discrezionale e vincolata e permessi di costruire

Buongiorno, vorrei chiedere se è corretto affermare che il permesso di costruire (semplice) costituisce attività vincolata con la quale il Comune si limita al raffronto tra il progetto presentato e la normativa edilizia ed urbanistica, al contrario del permesso di costruire in deroga e di quello convenzionato che sono, invece, atti di natura discrezionale. Grazie

Buongiorno Cristina,

provo a darti una spiegazione esaustiva, di seguito.

  1. Permesso di costruire (semplice) :

I provvedimenti che concedono, o negano, il permesso di costruire devono limitarsi a verificare se la domanda dell’istante sia, o meno, conforme alla normativa e agli strumenti urbanistici vigenti.
Pertanto, pur potendo i titoli edilizi incidere negativamente, limitandola, sulla sfera giuridica di altri soggetti terzi , non è concesso alla P.A. procedente, in sede di rilascio del titolo richiesto, effettuare una specifica verifica in ordine alla sussistenza della titolarità giuridica in capo al richiedente il permesso di costruire (vedi : Cons. Stato n. 8564/2020).
La procedura volta all’ottenimento di un titolo edilizio comporta cioè, unicamente, un accertamento di carattere vincolato; caratterizzato dalla sola verifica della conformità della richiesta del singolo alla vigente normativa urbanistico-edilizia.
Una volta accertata detta corrispondenza, non occorrono ulteriori motivazioni a sostegno del provvedimento di concessione/diniego (vedi : Cons. Stato n. 3972/2019; Cons. Stato n. 5073/2020).

Per approfondire : https://www.teknoring.com/news/pratiche-edilizie/discrezionalita-amministrativa-esame-domanda-permesso-di-costruire/

2. Permesso di costruire in deroga e convenzionato:

A) permesso di costruire in deroga:

L’art. 14 del Testo Unico sull’edilizia, al primo comma, dispone testualmente quanto segue:
«Il permesso di costruire in deroga agli strumenti urbanistici generali è rilasciato esclusivamente per edifici ed impianti pubblici o di interesse pubblico, previa deliberazione del consiglio comunale, nel rispetto comunque delle disposizioni contenute nel decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, e delle altre normative di settore aventi incidenza sulla disciplina dell’attività edilizia».
La specifica valutazione in concreto dell’interesse pubblico incomberà esclusivamente in capo al Consiglio Comunale, che tramite la propria deliberazione potrà decidere di asseverare o negare la richiesta inerente il permesso di costruire in deroga.
Nel caso di richiesta di un permesso di costruire in deroga per un manufatto privato, tale allineamento dell’interesse pubblico, con gli scopi istituzionali locali, dovrà avere un peso specifico di maggiore rilevanza, dovendo essere valutato, discrezionalmente dal Consiglio Comunale.
La discrezionalità dell’amministrazione locale è stata ribadita dal TAR di Lecce che, con sentenza n. 2577/06, ha asserito che:
«Il permesso in deroga non è un atto dovuto, ma costituisce piuttosto oggetto di esercizio di poteri discrezionali, che devono comparare l’interesse alla realizzazione dell’opera con molteplici altri interessi, quali quello urbanistico, edilizio, paesistico, ambientale».

Per approfondire:

https://www.altalex.com/documents/news/2020/12/19/permesso-di-costruire-in-deroga

B) Permesso di costruire in convenzione:

Ancora diverso è il discorso relativo al permesso di costruire convenzionato, per il quale ti riporto uno stralcio sentenza del TAR Campania, Salerno, sez. III, n. 1935 del 4 luglio 2022:
"(…)il permesso di costruire convenzionato ha la funzione di assicurare una disciplina accessoria del permesso di costruire, andando oltre la dimensione provvedimentale e consentendo di strutturare e regolare un rapporto di durata che rende più articolata la relazione giuridica tra il richiedente e l’amministrazione comunale, nonché risolvendo i problemi di disciplina che nella prassi erano inadeguatamente risolti mediante clausole unilaterali atipiche apposte al titolo edilizio. Come osservato in argomento da TAR Piemonte, Torino, sez. II, 29 giugno 2016, n. 1165, il permesso di costruire convenzionato costituisce una soluzione esperibile secondo la valutazione dell’amministrazione, allorquando le esigenze di urbanizzazione possano essere soddisfatte con una modalità semplificata e il ricorso alla pianificazione di secondo livello risulti sproporzionato rispetto alla finalità pubblica perseguita, come, d’altronde, è stato costantemente
affermato dalla giurisprudenza amministrativa riferita alle fattispecie dei lotti interclusi ricadenti in aree già urbanizzate, nelle quali l’amministrazione comunale deve disapplicare la previsione dello strumento urbanistico generale che impone, senza sufficienti ragioni giustificative, una pianificazione attuativa che nulla potrebbe aggiungere a fronte di un sufficiente grado di urbanizzazione (cfr., ex
multis, Cons. Stato, sez. IV, 7 novembre 2014, n. 5488)» (cfr., in termini, TAR Campania, Napoli, sez. II, n. 3791/2019);(…) ".

La recente sentenza consente di indagare l’operatività dell’istituto del permesso di costruire convenzionato, nuova species del genus permesso di costruire, previsto dall’art. 28-bis del Testo Unico Edilizia (DPR n. 380/2001), utilizzabile laddove le esigenze di urbanizzazione possano essere soddisfatte con una modalità semplificata e il ricorso alla pianificazione di secondo livello risulti sproporzionato rispetto alla finalità pubblica perseguita.
Il Comune destinatario di un’istanza di permesso di costruire convenzionato deve verificare, in concreto, la praticabilità delle ipotesi urbanizzative proposte dall’istante, all’interno dello schema convenzionale proposto, .
In tal senso può ritenersi esistente un’attività di tipo discrezionale della PA.

Per approfondire :

Buona lettura e buono studio

Simona