Attività Estetica in farmacia

Una farmacia sul territorio comunale ha inoltrato al suap SCIA per attività estetica per tutti i servizi accessori e complementari del settore estetico.

La stessa farmacia ha individuato un altro locale a sè stante (a pochi metri , dest.uso commerciale) nel quale vorrebbe effettuare la sola attività estetica. Il cliente compra in farmacia la prestazione/trattamento estetico e si reca nel nuovo locale per usufruirne.

Si potrebbe suggerire SCIA di trasferimento di sede dell’attività estetica già segnalata ed avviata nel locale adibito a FARMACIA?

Se è proprio un altro locale a sé stante concordo con la tua interpretazione dato che la SCIA per attività estetica riguarda proprio il locale ed è obbligatorio allegare planimetria e relazione tecnica (come da modulistica unificata nazionale)

Concordo.
Da quanto descritto di fatto si tratta di un’attività di estetista svolta in locale separato dalla farmacia.
Non rileva dove si “acquista” la prestazione, ma dove questa viene erogata.
Teoricamente l’estetista in questo locale potrebbe esercitare anche quando la farmacia è chiusa (avendo acquistato anticipatamente la prestazione in farmacia o al limite anche acquistandola direttamente al momento).
Ovviamente questo locale deve avere i requisiti igienico-sanitari previsti dalla normativa vigente.

sinceramente se figura come attività in farmacia o si staccano completamente le 2 attività (una farmacia senza estetica e un estetista) o non puoi avere la stessa farmacia in 2 edifici non collegati o locali non collegati. Figurerebbero 2 farmacie (che devono stare ad almeno 300 metri di distanza), oppure l’estetista apre in proprio la sua attività scollegandosi completamente dalla farmacia.