Attivita' funebre presso la residenza

Buongiorno, scrivo dalla regione Piemonte. Vorrei gentilmente un vostro parere su quanto segue.
Abbiamo un caso particolare, ditta individuale artigiana che svolge attività di portantinaggio e vestizione salme (no casa funeraria).
La ditta ha sede legale in un luogo che non è la residenza del titolare, ed è in affitto. Dal 01/03/2024 non vorrà più mantenere tale sede, ma vorrà trasferire quest’ultima presso la residenza (stesso comune sede attuale).
L’inizio attività fatto nel 2017, prevedeva la SCIA presentata al Suap del comune competente.
Posto che la pratica ComUnica sia una variazione di sede legale, la mia domanda è: che tipo di SCIA devo presentare al SUAP? E’ un trasferimento di attività oppure una cessazione attività (ai fini Suap)?
vi ringrazio molto per la risposta e vi saluto
Simona

LA legge regionale dispone:

Art. 5 Attività funebre.

  1. Ai fini della presente legge, per attività funebre si intende un servizio che comprende e assicura in forma congiunta le seguenti prestazioni:

a) disbrigo delle pratiche amministrative inerenti il decesso, su mandato dei familiari conferito presso la sede dell’impresa funebre oppure presso il domicilio o la residenza del committente;

b) vendita di casse mortuarie e altri articoli funebri;

c) trasferimento durante il periodo di osservazione e trasporto di cadavere, di ceneri e di resti mortali.

  1. Le imprese pubbliche o private che intendono svolgere attività funebre presentano una segnalazione certificata di inizio attività, con efficacia immediata, ai sensi dell’ articolo 19, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 241(Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), al comune in cui ha sede commerciale l’impresa. La segnalazione certificata di inizio attività deve essere corredata della documentazione e delle autocertificazioni in ordine al possesso dei requisiti individuati nel regolamento di cui all’articolo 15.

[omissis]

Credo che l’impresa di cui si parla sia inquadrabile alla lett. C). In ogni caso, la legge non detta procedure per il caso indicato. In generale, la sede legale non è proprio ripesa in considerazione. Quindi, direi nessuna pratica verso il comune.

La SCIA è collegata alla sede commerciale che credo significhi sede operativa. Anche nel caso della sede commerciale, la legge non prevede procedure in caso di trasferimento. Tuttavia, per la sede commerciale, consiglierei una mera comunicazione informativa verso il comune.