Attività interne villaggio turistico Toscana

Buongiorno, all’interno di un villaggio turistico sono state installate delle strutture adibite a varie attività commerciali (chiosco pizza - chiosco panini - chiosco dolciumi, ecc.) tutte gestite da imprese diverse da quella titolare del villaggio turistico.
La L.R. 61/2024 all’art. 27, comma 3 rimanda alle disposizioni della LR 62/2018 sia per la somministrazione che per la vendita. E’ corretta l’interpretazione che ciò vuole significare che per l’esercizio dell’attività le singole imprese devono presentare Scia di avvio attività al Suap?
Grazie

L’art. 27 citato significa che sono ammissibili le attività di somministrazione e commercio aperte al pubblico (quindi non solo agli alloggiati). Quando è così, allora si applicano le procedure della LR 62/2018. E’ chiaro che si può bypassare l’obbligo della destinazione d’uso “commerciale” dato che sono sempre ammesse come attività integrative della struttura ricettiva.

Sul punto, infatti, vedi l’art. 53 della LR 62/2018 “alberghi con ristorante” (assimilabile a tutte le strutture ricettive)